COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°30 dell’8 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare POL. SANVERESE ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Oristano ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 20 del 01.02.2007.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°30 dell’8 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare POL. SANVERESE ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Oristano ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 20 del 01.02.2007. Gara Solanese 2006 / Sanverese del 21.01.2007. La Pol. Sanverese ha presentato reclamo avverso il risultato della gara in epigrafe sostenendo che alla stessa ha preso parte nella società Solanese 2006 un calciatore in posizione irregolare. La reclamante chiede sia inflitta alla società Solanese 2006 la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3, in quanto alla stessa avrebbe preso parte il calciatore Ligia Francesco pur essendo stato squalificato per una giornata di gara, così come risulta dal C.U. n°18 del 18.01.2007 del Comitato Provinciale di Oristano. La società Sanverese ha proposto il reclamo nei modi e nei termini previsti. La società Solanese 2006 non ha fatto pervenire controdeduzioni al riguardo. La Commissione, - esaminato il ricorso; - visto il rapporto arbitrale dal quale risulta che il Ligia ha effettivamente preso parte alla suddetta gara; - visto il C.U. n° 18 del Comitato Provinciale di Oristano dal quale risulta che lo stesso era stato squalificato per una giornata per somma di ammonizioni, per cui il tesserato non aveva titolo a prendere parte alla gara in epigrafe; - visto l’art. 12, comma 5, lett a.) del C.G.S., DELIBERA di infliggere alla società Solanese 2006 la sanzione sportiva della perdita della gara col risultato di 0 a 3 e di squalificare il Ligia per una ulteriore giornata effettiva di gara. Dispone di non addebitare la tassa reclamo.
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