COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°31 del 15 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. SELARGIUS ( Campionato di Eccellenza ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 29 del 1° febbraio 2007. Gara Samassi / Selargius del 28.01.2007.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°31 del 15 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. SELARGIUS ( Campionato di Eccellenza ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 29 del 1° febbraio 2007. Gara Samassi / Selargius del 28.01.2007. La società Selargius ha proposto rituale reclamo avverso la squalifica per tre giornate inflitta al giocatore Aadoslaw Bilinski, perché, espulso per aver insultato un avversario, alla notifica del provvedimento ingiuriava trivialmente l’arbitro. La reclamante domanda una riduzione della squalifica, ritenendola eccessiva in relazione al comportamento del giocatore, che, alla notifica del provvediemnto di espulsione, non avrebbe a suo dire proferito frasi irriguardose e triviali all’indirizzo dell’arbitro. La reclamante precisa, altresì, come l’arbitro abbia male interpretato le esternazioni del Bilinski tenuto conto del fatto che il predetto, di nazionalità polacca, ha poca dimestichezza con la lingua italiana. La Commissione rileva, sulla scorta del referto arbitrale, il pieno fondamento degli addebiti, essendo stati i fatti richiamati espressamente descritti. L’entità della squalifica risulta, peraltro, adeguata al riprovevole comportamento del giocatore, il quale ebbe a concretizzarsi, dopo il provvedimento di espulsione, nella espressione triviale in precedenza indirizzata all’avversario. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di rigettare il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it