COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°31 del 15 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.C. CARBONIA ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 29 del 1° febbraio 2007. Gara Villanovatulo / Carbonia del 28.01.2007.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°31 del 15 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.C. CARBONIA ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 29 del 1° febbraio 2007. Gara Villanovatulo / Carbonia del 28.01.2007. L’A.C. Carbonia Calcio ha proposto rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale Barlini Mauro, presidente della suddetta società, è stato inibito a svolgere ogni attività fino al 31 marzo 2007 perché, per tutta la durata della gara, inveiva contro l’arbitro ed i suoi assistenti con triviali insulti, scuotendo minacciosamente la rete di recinzione. Al termine dell’incontro, con atteggiamento strafottente, dichiarava all’arbitro di confermare tutte le ingiurie in precedenza rivolte alla terna arbitrale. La reclamante ha chiesto la riduzione della squalifica sostenendo che l’arbitro, nel suo referto, abbia ingigantito i fatti; afferma in particolare che il Barlini non ha inveito contro l’arbitro per tutta la gara, ma solo in alcuni frangenti e in conseguenza di alcune dubbie decisioni, e che non ha mai scosso la rete di recinzione con fare minaccioso; ed infine fa presente che, quando si è recato negli spogliatoi, non ha assunto atteggiamenti strafottenti ma si è limitato a chiedere chiarimenti circa le minacce di squalifica verso terze persone proferite dallo stesso arbitro al dirigente accompagnatore. Peraltro dal referto del direttore di gara si evince con la massima chiarezza che, sia l’arbitro che gli assistenti, ripetutamente, durante la partita, sono stati insultati con volgari ingiurie dal Barlini e che quest’ultimo, più volte, ha scosso minacciosamente la rete mentre si rivolgeva all’assistente protestando in modo offensivo contro alcune sue decisioni, ed inoltre che, al termine della gara, avvicinatosi all’arbitro, ha dichiarato di confermare tutte le ingiurie già proferite. La Commissione, sulla scorta del referto, ritiene pertanto pienamente provati gli addebiti nei confronti del Barlini e valuta equa la sanzione inflitta. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di rigettare il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
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