COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°31 del 15 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. LACHESINA MORES ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 28 del 25.01.2007. Gara Wilier / Lachesina Mores del 21.01.2007.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°31 del 15 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. LACHESINA MORES ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 28 del 25.01.2007. Gara Wilier / Lachesina Mores del 21.01.2007. La società Lachesina Mores proponeva rituale reclamo avverso le seguenti decisioni del Giudice Sportivo: - squalifica per cinque giornate di gara ai giocatori Campus Corrado e Piu Salvatore per avere spintonato ed ingiuriato l’arbitro non consentendogli l’ingresso negli spogliatoi; - inibizione sino al 07.02.2007 ai dirigenti Detotto Giuseppe, Manca Stefano e Vincis Enrico per avere rivolto frasi ingiuriose nei confronti del direttore di gara al termine dell’incontro. La Commissione, preliminarmente, osserva che il reclamo relativamente alla inibizione dei dirigenti Virdis, Detotto e Manca, sia inammissibile, in quanto, ai sensi dell’art. 41, n° 3, lett.b), le sanzioni inferiori ad un mese non sono ritenute impugnabili. Per quanto riguarda le squalifiche inflitte ai giocatori la Commissione ritiene che la sanzione inflitta debba considerarsi eccessiva. Infatti dal contesto dello stesso rapporto emerge che il direttore di gara sarebbe stato oggetto di proteste e di reiterate ingiurie, ma non emergono, con altrettanta chiarezza, gli atti specifici posti in essere dai due giocatori sanzionati per impedire che il direttore di gara entrasse negli spogliatoi. Il rapporto in tal senso è oltremodo generico e del resto nessun contributo ha dato lo stesso direttore di gara per colmare tale lacuna in quanto, seppure ritualmente convocato, lo stesso non ha ritenuto opportuno presentarsi. Sulla base di tali considerazioni, in parziale accoglimento della tesi della società reclamante, si ritiene che non sia assolutamente provato il fatto che l’arbitro, seppure ingiuriato e oggetto di reiterate proteste, non abbia avuto modo di entrare liberamente negli spogliatoi, per cui è più probabile che sia stato solo oggetto di accese contestazioni verbali che in qualche modo possono avere rallentato il suo ingresso senza tuttavia impedirlo. Pertanto si ritiene che la sanzione debba essere ridotta da cinque a tre giornate di gara. Per questi motivi, la Commissione, a parziale accoglimento del reclamo, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta ai giocatori Piu Salvatore e Campus Corrado da cinque a tre giornate di gara; dichiara inammissibile il reclamo in relazione alla riduzione delle inibizioni dei dirigenti Virdis, Detotto e Manca ai sensi dell’art.41, n° 3, lett.b) e dispone il non addebito della tassa.
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