COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°31 del 15 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dal calciatore Ghiani Luca tesserato per la società G.S.Meana Sardo.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°31 del 15 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dal calciatore Ghiani Luca tesserato per la società G.S.Meana Sardo. Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 28 del 25 gennaio 2007, il Giudice Sportivo ha irrogato al giocator Ghiani Luca la squalifica per cinque giornate di gara per avere colpito a gioco fermo un avversario con un pugno in testa, rendendosi necessario l’intervento dell’ambulanza per soccorrere il giocatore colpito. Con ricorso pervenuto a questa Commissione in data 2 febbraio 2007, il giocatore Ghiani Luca ha presentato reclamo contro il suddetto provvedimento. Peraltro, al di là delle motivazioni riportate, risulta che il giocatore Ghiani Luca non abbia allegato la tassa per il reclamo. Ciò rende inammissibile il reclamo e questo deve essere dichiarato in via pregiudiziale. Tutto ciò premesso, la Commissione dichiara inammissibile il reclamo in oggetto.
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