COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°32 del 22 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. MONSERRATO SASSARI ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Sassari ) Avverso il risultato della gara Monserrato SS / Li Punti dell’11.02.2007.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°32 del 22 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. MONSERRATO SASSARI ( Campionato di 3^ Categoria - Comitato Provinciale di Sassari ) Avverso il risultato della gara Monserrato SS / Li Punti dell’11.02.2007. Con reclamo tempestivamente depositato in data 14 febbraio 2007, la società Monserrato Sassari, con riferimento all’incontro in oggetto terminato col punteggio di 1 a 1, chiedeva che le venisse assegnata la vittoria. Sostiene la reclamante che il giocatore del Li Punti Usai Andrea avrebbe giocato in posizione irregolare in quanto tesserato con il G.S. Monserrato Sassari, con numero di matricola 2.855.745, dalla stagione sportiva 2003 /2004, senza essere mai stato svincolato e senza neppure avere mai richiesto lo svincolo. Con controdeduzioni, in data 19 febbraio 2007, la Società Li Punti rilevava di avere richiesto, prima di effettuare il tesseramento, informazioni alla Segreteria Provinciale della F.I.G.C. in merito alla posizione di tesseramento federale dell’atleta Usai Andrea e, avuta rassicurazione che tale soggetto, nato il 05.11.1977, non risultava tesserato per alcuna società, presentava richiesta di tesseramento, in data 09.02.2007,che veniva accolta. Tutto ciò premesso, la Commissione rileva la regolarità del tesseramento, a favore della Società Li Punti, del giocatore Usai Andrea,matricola n° 5.332.696, mai tesserato con altra Società, con i propri dati anagrafici, che lo indicano nato a Cagliari il giorno 05.11.1977, il quale ha dunque partecipato alla gara a giusto titolo. Pertanto, il reclamo deve essere rigettato, con conseguente addebito della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it