COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°33 del 1° marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. ABBASANTA ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 31 del 15.02.2007. Gara Olmedo / Abbasanta dell’11.02.2007.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°33 del 1° marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. ABBASANTA ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 31 del 15.02.2007. Gara Olmedo / Abbasanta dell’11.02.2007. Il G.S. Abbasanta ha proposto rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale alla Società veniva inflitta la sanzione di Euro 250,00 perché “al termine della gara vari sostenitori e/o tesserati della squadra investivano arbitro e assistenti con una serie di espressioni minacciose e gravemente ingiuriose” e al calciatore Lostia Gabriele la squalifica per quattro gare perché “espulso per somma di ammonizioni, rivolgeva all’arbitro ed a un assistente ripetute e triviali ingiurie; analoga condotta teneva poco dopo, al termine della gara, nei confronti dell’altro assistente”. La società reclamante chiede l’annullamento della sanzione pecuniaria e la riduzione della squalifica irrogata al Lostia; afferma nel reclamo che i sostenitori dell’Abbasanta si sarebbero limitati a pronunciare espressioni ironiche nei confronti del direttore di gara, che aveva determinato la vittoria della squadra avversaria concedendole due rigori e una punizione dal limite dell’area discutibili; quanto al Lostia, esclude decisamente che questi, al momento dell’espulsione per doppia ammonizione, abbia proferito nei confronti dell’arbitro e degli assistenti frasi ingiuriose. Dal referto arbitrale e dalle allegate dichiarazioni degli assistenti risulta peraltro esattamente provato che, a fine gara, alcune persone che indossavano la tuta dell’Abbasanta lanciavano insulti volgari nei confronti del direttore di gara e che il giocatore Lostia pronunciava sia nei confronti dell’arbitro che degli assistenti parole ed espressioni offensive e triviali. La Commissione, sulla scorta del referto, ritiene pertanto pienamente provati gli addebiti e valuta eque le sanzioni inflitte. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di rigettare il reclamo e dispone l’addebito della tassa.
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