COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°33 del 1° marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare POL. MONTALBO ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso il risultato della gara Tuttavista / Montalbo dell’11.02.2007.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°33 del 1° marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare POL. MONTALBO ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso il risultato della gara Tuttavista / Montalbo dell’11.02.2007. La Pol. Montalbo ha proposto rituale reclamo avverso il risultato della gara di campionato in epigrafe affermando l’irregolarità della posizione del calciatore Rodriguez Francesco, matricola n° 2167989, schierato in campo dalla società Tuttavista nonostante risultasse tesserato con la società Irgolese fin dal 15 ottobre 2005 con il numero di matricola 5010169. Sostiene la reclamante che il giocatore Rodriguez sia stato svincolato dalla società Tuttavista in data 15 luglio 2006. Conseguentemente il nuovo tesseramento del Rodriguez con la predetta società Tuttavista risulta essere successivo al tesseramento con la società Irgolese, avvenuto in data 15 ottobre 2005 e mai rescisso da quest’ultima società. Pertanto ai sensi del comma 4 dell’art.40 delle N.O.I.F., il giocatore Rodriguez risulterebbe tesserato con la società Irgolese tenuto conto del fatto che, nel caso che qui interessa, quest’ultima società abbia per prima validamente depositato la richiesta di tesseramento. La reclamante conclude perché sia inflitta alla società Tuttavista la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3. La società Tuttavista ha fatto pervenire controdeduzioni chiedendo il rigetto del reclamo e sostenendo la regolarità del tesseramento del giocatore Rodriguez. La Commissione ritiene il reclamo infondato. Dagli atti ufficiali depositati presso il locale Comitato Regionale risulta che il giocatore Rodriguez Francesco, nato a Tourcoing il 12 novembre 1971, è regolarmente tesserato dalla stagione sportiva 1999 / 2000 a favore della società Tuttavista con il numero di matricola 2.167.989. A nulla rileva che il predetto calciatore abbia giocato con la società Irgolese, per la quale era tesserato, nella stagione sportiva 2005/2006. La Commissione, ritenuto che il predetto calciatore Rodriguez Francesco ha partecipato alla gara del Campionato di 2^ Categoria per cui è reclamo a pieno titolo, DELIBERA di respingere il reclamo e dispone l’addebito della tassa.
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