COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°33 del 1° marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. ULASSAI ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 29 del 1° febbraio 2007. Gara S.G.Flumini / Ulassai del 28.01.2007.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°33 del 1° marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. ULASSAI ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 29 del 1° febbraio 2007. Gara S.G.Flumini / Ulassai del 28.01.2007. La società Ulassai proponeva rituale reclamo avverso la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo sino al 28.01.2012 al proprio giocatore Orrù Michele ed avverso la sanzione sportiva della perdita della gara in oggetto per 0 a 3. L’Orrù veniva sanzionato dal primo Giudice in quanto, alla notifica dell’espulsione, sferrava un violento pugno al volto dell’arbitro che crollava a terra privo di conoscenza per diversi minuti e veniva immediatamente condotto presso una struttura ospedaliera dove gli veniva diagnosticato un trauma cranico commotivo con cervicalgia post- traumatica; alla società veniva inflitta la sanzione della perdita della gara per 0 a 3 in quanto il direttore di gara, colpito dall’Orrù, non era stato in grado di portare a termine l’incontro. La Società reclamante assumeva che l’arbitro sarebbe stato spintonato dal proprio tesserato e non colpito da un violento pugno ed a riprova di tale assunto osservava che lo stesso direttore di gara non presentava dei segni sul viso, segni, tra l’altro, non evidenziati da vari referti medici. Sulla base di tale deduzioni la Pol. Ulassai, pur rimarcando il comportamento riprovevole dello stesso Orrù, chiedeva una congrua riduzione della squalifica, assumendo, infine, che l’arbitro, dopo lo spintone, sarebbe indietreggiato e successivamente avrebbe con il triplice fischio decretato la fine dell’incontro e per effetto dello spavento sarebbe caduto a terra. La reclamante, inoltre, in merito alla sanzione sportiva della perdita della gara, assumeva che la stessa fosse da ritenersi eccessiva e chiedeva la ripetizione dell’incontro in oggetto, ritenendo che l’arbitro fosse in grado di continuare la partita. La Commissione, esaminato il rapporto di gara e constatato che dallo stesso si evince in maniera precisa ed inequivocabile che il direttore di gara veniva attinto da un violento pugno sul lato sinistro del volto ( circostanza ampiamente confermata dallo stesso arbitro in sede di audizione davanti alla Commissione) e ritenuto che dall’esame della certificazione medica in atti appare evidente dal tipo di lesioni subite ( trauma cranico commotivo) che le stesse siano da ritenersi pienamente compatibili con quanto riferito da quest’ultimo, ritiene che la sanzione inflitta all’Orrù debba considerarsi assolutamente congrua. Del resto le stesse argomentazioni offerte dalla reclamante, laddove si sostiene che la mancanza dei segni evidenti sul viso lascerebbero supporre che effettivamente il direttore di gara non venne colpito da un pugno, non sembrano assolutamente condivisibili. E’ risaputo, infatti, che non sempre le lesioni traumatiche, soprattutto se riportate in regione temporale e mandibolare, come nel caso di specie, presentano evidenti segni di ematomi o di edema nella parte colpita. Per quanto sopra esposto, ritenuto di particolare gravità l’episodio di cui sopra, la Commissione ritiene di confermare integralmente il provvedimento impugnato relativo alla squalifica sino al 28 gennaio 2012 e di formulare al Presidente federale, ai sensi dell’art. 14, n° 2, del C.G.S., la proposta di precludere all’Orrù la permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., proposta motivata dalla inequivocabile condotta del tesserato della società reclamante che ha scagliato con violenza un pugno approffitando in maniera proditoria dell’attimo in cui l’attenzione dell’arbitro veniva meno in quanto lo stesso era intento ad estrarre il cartellino rosso; per quanto riguarda, infine, la richiesta di ripetizione della gara, tale istanza, per i motivi sopraesposti, viste le condizioni del direttore di gara, non può assolutamente essere presa in considerazione e va pertanto disattesa. Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo confermando integralmente l’impugnato provvedimento ed in applicazione dell’art.14, n° 2, del C.G.S. di formulare la proposta al Presidente Federale di precludere al giocatore Orrù Michele la permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.. Dispone l’addebito della tassa.
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