COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°34 dell’8 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. LAURAS ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 31 del 15.02.2007. Gara Ozierese / Lauras dell’11.02.2007.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°34 dell’8 marzo 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
S.S. LAURAS ( Campionato di Promozione )
Avverso delibera G.S. C.U. n° 31 del 15.02.2007.
Gara Ozierese / Lauras dell’11.02.2007.
La società Lauras ha proposto rituale reclamo avverso la squalifica fino al 31.12.2007 inflitta, al giocatore Scano Nicolò, il quale reagiva ad una segnalazione di uno degli assistenti, dirigendosi minacciosamente verso di lui, peraltro trattenuto dai compagni, nel contempo rivolgendogli una serie di triviali insulti. Alla notifica dell’espulsione, avvicinatosi all’arbitro, gli stringeva un polso, cagionandogli intenso dolore e facendogli cadere il taccuino, mentre, con l’altra mano sul viso, lo costringeva a sollevare la testa; essendo l’arbitro riuscito a divincolarsi, si dirigeva ancora verso l’assistente e, nuovamente trattenuto dai compagni, gli rivolgeva una serie di ingiurie e minacce, insultando nel contempo anche il pubblico.
La reclamante ha domandato un’equa riduzione della sanzione, in considerazione della reale portata degli episodi, posti in essere dal giocatore, che, pur essendo capitano della formazione, aveva riconosciuto di essersi reso responsabile di deplorevole comportamento, dovuto sicuramente ad una condizione di particolare concitazione, nonché tenuto conto dei suoi buoni precedenti.
La Commissione, sulla scorta del referto arbitrale, ritiene provati gli addebiti. Considera, tuttavia, che, pur tenuto conto della antiregolarità del comportamento posto in essere dal giocatore ( capitano della formazione) nelle distinte fasi in cui ebbe a estrinsecarsi, non siano ravvisabili in esso estremi di particolare violenza, diretta a ledere il direttore di gara, tanto da provocare gravi conseguenze.
Per tali motivi, in accoglimento del reclamo, DELIBERA di ridurre la squalifica fino al 30 giugno 2007.
Dispone il non addebito della tassa.
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