COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°34 dell’8 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. TRISAILIS ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Nuoro ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 22 del 15.02.2007. Gara Girasole / Trisailis dell’11.02.2007.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°34 dell’8 marzo 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
U.S. TRISAILIS ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Nuoro )
Avverso delibera G.S. C.U. n° 22 del 15.02.2007.
Gara Girasole / Trisailis dell’11.02.2007.
Con reclamo tempestivamente depositato, la società Trisailis ricorreva avverso la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto col punteggio di 0 a 3 in suo sfavore, l’ammenda di Euro 100,00, la squalifica fino al 31 dicembre 2008 del calciatore Loi Pasquale, la squalifica per quattro gare effettive dei calciatori Monni Adriano, Floreddu Giampietro, Cannas Giuseppe, Saba Michele e Demurtas Giovanni, la squalifica per cinque giornate effettive del calciatore Mereu Sergio, nella sua qualità di capitano, e l’ulteriore squalifica fino al 31 dicembre 2007 al calciatore Mereu Sergio, nella citata sua qualità, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.2, comma 2 del C.G.S., in relazione allo schiaffo inferto all’arbitro dal calciatore non identificato.
Al riguardo, nel confermare che si sia verificata una contestazione al direttore di gara, la reclamante sosteneva che i tumulti siano derivati dal “ suo discutibile operato” e confermava che, nel corso della gara, vi siano state delle accese proteste, sia pure non tali da giustificare la sospensione della stessa. Inoltre, si legge nel ricorso, sarebbe impossibile che il calciatore Cannas Giuseppe abbia potuto aggredire l’arbitro, in quanto non più presente sul terreno di gioco, come pure il capitano Mereu si sarebbe limitato a cercare di calmare gli animi dei compagni.
Secondo la reclamante, il calciatore Saba Michele non avrebbe neppure partecipato alle proteste, mentre i giocatori Monni, Floreddu e Demurtas si sarebbero limitati a protestare, senza porre in pericolo l’incolumità dell’arbitro.
Infine, rileva la reclamante, che il giocatore Loi Pasquale non avrebbe colpito il direttore di gara con uno schiaffo ma si sarebbe limitato a protestare.
La Commissione convocava a chiarimenti l’arbitro, il quale precisava di essere stato colpito in una sola occasione con un unico schiaffo, inferto dal giocatore Loi Pasquale, il quale gli procurava forte dolore.
L’arbitro prendeva poi atto di non essersi accorto che un giocatore sostituito ebbe a rimanere nei pressi del terreno di gioco, per la precisione in panchina.
Il direttore di gara evidenziava inoltre la presenza di diverse altre imprecisioni nel referto. Inoltre, egli chiariva di non aver sanzionato nessun giocatore al momento delle proteste ma di essersi limitato a sospendere la gara.
Tutto ciò premesso, letto il ricorso, sentita personalmente la reclamante e preso atto dei chiarimenti del direttore di gara, la Commissione ritiene che i fatti contestati debbano essere ridimensionati.
Essendosi verificato un unico episodio di violenza nei confronti dell’arbitro, e non due come poteva dedursi dal supplemento del referto, vengono integralmente meno i presupposti per la squalifica fino al 31 dicembre 2007 del capitano Mereu Sergio.
E’ stato infatti pacificamente individuato il calciatore Loi Pasquale quale autore del gesto violento nei confronti dell’arbitro.
Tale fatto giustifica appieno la squalifica inflitta al calciatore Loi Pasquale ma esclude che dello stesso fatto possa rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, il capitano Mereu Sergio.
Deve inoltre essere confermata la punizione sportiva della perdita della gara, in ragione dell’episodio violento citato, che ha impedito la prosecuzione della partita. Al contrario, devono essere ridimensionate le altre squalifiche inflitte, in quanto deve ritenersi, a seguito della istruttoria svolta, che si sia trattato di forme di protesta non violente, in merito alle quali l’arbitro non ha adottato alcuna sanzione immediata.
Pertanto, si ritiene congrua la sanzione della squalifica per tre giornate effettive nei confronti dei calciatori Monni Adriano, Floreddu Giampietro, Cannas Giuseppe, Saba Michele e Demurtas Giovanni, mentre deve essere inflitta al capitano Mereu Sergio, per gli stessi fatti, la squalifica per quattro giornate effettive.
Tutto ciò premesso, la Commissione, in parziale accoglimento del provvedimento impugnato, DELIBERA:
- di confermare la perdita della gara col punteggio di 0 a 3 e l’ammenda Euro 100,00 a carico della società Trisailis;
- di confermare la squalifica fino al 31 dicembre 2008 del calciatore Loi Pasquale;
- di ridurre la squalifica a tre giornate effettive ai giocatori Monni, Floreddu, Cannas, Pala e Demurtas;
- di ridurre la squalifica a quattro giornate effettive al giocatore Mereu Sergio;
- di revocare integralmente la squalifica al 31 dicembre 2007 al giocatore Mereu Sergio, in quanto il fatto contestato non sussiste.
Dispone il non addebito della tassa.
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