COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°35 del 15 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare S.S.C. CAPOTERRA ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso il risultato della gara Capoterra / Villagrande del 25.02.2007.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°35 del 15 marzo 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
S.S.C. CAPOTERRA ( Campionato di 1^ Categoria )
Avverso il risultato della gara Capoterra / Villagrande del 25.02.2007.
La Società Capoterra in data 26.02.2007 ha preannunciato reclamo, richiedendo il referto della gara in epigrafe. La Commissione, rilevato che al preannuncio non ha fatto seguito la proposizione del reclamo nei termini previsti, DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo ai sensi dell’art. 29 del C.G.S..
Dispone l’addebito della tassa.
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