COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°35 del 15 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. SANTA GIUSTA ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 32 del 22.02.2007. Gara Calmedia Bosa / Santa Giusta del 28.01.2007.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°35 del 15 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. SANTA GIUSTA ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 32 del 22.02.2007. Gara Calmedia Bosa / Santa Giusta del 28.01.2007. La società Santa Giusta in data 23.02.2007 ha preannunciato reclamo, richiedendo il referto della gara in epigrafe. La Commissione, rilevato che al preannuncio non ha fatto seguito la proposizione del reclamo nei termini previsti, DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo ai sensi dell’art.29 del C.G.S.. Dispone l’addebito della tassa.
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