COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°36 del 22 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CALCETTO CLUB ORISTANO ( Campionato Regionale Calcio a Cinque serie “C1”) Avverso delibera G.S. C.U. n° 24 del 20.02.2007. Gara Calcetto Club Oristano / Quartiere Marina del 10.02.2007.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°36 del 22 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CALCETTO CLUB ORISTANO ( Campionato Regionale Calcio a Cinque serie “C1”) Avverso delibera G.S. C.U. n° 24 del 20.02.2007. Gara Calcetto Club Oristano / Quartiere Marina del 10.02.2007. La società Pol. Calcetto Club Oristano inoltrava tempestivo reclamo al Giudice Sportivo competente chiedendo la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto, sostenendo che la società Quartiere Marina, nella gara che qui interessa, non avesse rispettato l’obbligo di impiegare almeno tre calciatori nati dal 1° gennaio 1985 in poi, così come disciplinato dal C.U. n° 1 della Delegazione regionale del Calcio a Cinque. Il Giudice Sportivo rigettava il ricorso e omologava la gara con il risultato conseguito sul campo. Avverso la predetta delibera, la società Calcetto Club Oristano ricorreva tempestivamente a questa Commissione riferendo, anche verbalmente in sede di audizione personale, tutte le argomentazioni già espresse in primo grado e, in particolare, sostenendo che il giocatore Alex Mattana della società Quartiere Marina non risultava essere stato identificato dagli arbitri e che il suo nominativo veniva depennato dalla distinta presentata dalla società di appartenenza. Nella seduta odierna veniva sentito l’arbitro della gara che confermava il contenuto del referto da lui redatto e, in particolare, confermava che il giocatore Mattana Alex non era mai stato dal medesimo identificato, in considerazione del fatto che non si era mai presentato né prima né durante lo svolgimento della gara. La linea di depennamento dalla distinta del nome del giocatore sopra menzionato era stata posta dal dirigente accompagnatore del Quartiere Marina, il quale ha firmato a margine della stessa linea, al termine della gara. Il fatto che sulla distinta erano stati riportati sia la data di nascita che gli estremi del documento di identità del Mattana Alex, a detta dell’arbitro, non avevano alcuna rilevanza, in quanto detti estremi erano stati apposti prima della gara dalla stessa società. La Commissione, - accertato che la società Calcetto Club Oristano ha proposto il reclamo nei modi e nei termini previsti; - rilevato che le odierne dichiarazioni rese dall’arbitro hanno confermato in maniera inequivoca che il giocatore Mattana Alex non era stato identificato dagli arbitri; - ritenuto che la mancata identificazione equivale ad assenza e che, pertanto, la società Quartiere Marina non ha raggiunto, per via di tale assenza, il numero legale di giocatori intraventunenni necessari per rispettare l’obbligo previsto dal C.U. n° 1 della Delegazione Calcio a Cinque; DELIBERA, in accoglimento dell’appello proposto, di infliggere alla società Quartiere Marina la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 6. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata nei giudizi di primo e secondo grado.
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