COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°36 del 22 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CALCETTO ELMAS 01 ( Campionato Regionale Calcio a Cinque serie “C1”) Avverso delibera G.S. C.U. n° 16 del 06.03.2007. Gara Calcetto Elmas 01 / Cagliari 2000 del 03.03.2007.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°36 del 22 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CALCETTO ELMAS 01 ( Campionato Regionale Calcio a Cinque serie “C1”) Avverso delibera G.S. C.U. n° 16 del 06.03.2007. Gara Calcetto Elmas 01 / Cagliari 2000 del 03.03.2007. Con atto in data 9 marzo 2007, la società Calcetto Elmas 01, ha preannunciato reclamo avverso i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo in relazione alla gara suindicata. La Commissione, rilevato che al citato preannuncio non ha fatto seguito il reclamo, DELIBERA di dichiarare inammissibile il gravame proposto dalla società Calcetto Elmas 01, ai sensi dei commi 8 e 9 dell’art.29 del Codice di Giustizia Sportiva. Dispone l’addebito della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it