COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°51 del 28 giugno 2007 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento delle Società di 1^ Categoria – Ardara, Arixi, Brunellese, Bultei, Gonnesa, Loretella Sa Segada,, Mandas, Meana Sardo, Oniferese, Sassari, Solarussa 95, Soleminis, Sorso, Stintino e Su Planu, per mancata partecipazione all’attività giovanile

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°51 del 28 giugno 2007 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento delle Società di 1^ Categoria - Ardara, Arixi, Brunellese, Bultei, Gonnesa, Loretella Sa Segada,, Mandas, Meana Sardo, Oniferese, Sassari, Solarussa 95, Soleminis, Sorso, Stintino e Su Planu, per mancata partecipazione all’attività giovanile. Il Presidente del Comitato Regionale Sardegna della L.N.D. ha deferito a questa Commissione le Società Ardara, Arixi, Brunellese, Bultei, Gonnesa, Loretella Sa Segada, Mandas, Meana Sardo, Oniferese, Sassari, Solarussa 95, Soleminis, Sorso, Stintino e Su Planu, per non aver preso parte, senza alcuna giustificazione, ad uno dei campionati giovanili di cui al paragrafo A/4, lett. f) del C.U. n° 1 della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicato in Roma il 1° luglio 2006. La Commissione contestava l’addebito, invitando i legali rappresentanti delle Società a presentare eventuali deduzioni a difesa e a formulare eventuale richiesta di audizione, fissando, nel contempo, la data del 25 giugno 2007 per la decisione. Le Società Ardara, Brunellese, Gonnesa, Mandas, Solarussa 95, Soleminis e Stintino hanno fatto pervenire deduzioni nei termini adducendo l’insufficiente numero dei tesserati nonché l’esiguo numero di abitanti. Le stesse società hanno concluso domandando che il caso venga benevolmente considerato ai fini della sanzione da applicarsi. Nei termini, la società Su Planu Calcio, ha fatto richiesta di audizione ed ha presentato deduzioni con le quali ha evidenziato di non aver violato la norma per cui è stata deferita in considerazione del fatto che tale ultima disposizione non specifica attraverso quale tipo di attività calcistica di competenza della F.I.G.C. ( se calcio a 11 o calcio a 5) doveva intendersi assolto l’obbligo di svolgere attività giovanile per le categorie Allievi o Giovanissimi. Nel caso che qui interessa, la predetta società ritiene di aver soddisfatto tale obbligo, avendo svolto, nella stagione sportiva 2006 / 2007, attività giovanile per le categorie Allievi e Giovanissimi nel relativo Campionato giovanile di calcio a Cinque indetto dal Settore Giovanile e Scolastico. Nell’odierna seduta, la Commissione, - sentito il Presidente del Su Planu Calcio 1985 che ha ribadito le argomentazioni svolte nelle deduzioni; - rilevato il fondamento dell’addebito; - stabilito che tale inadempienza costituisce violazione del disposto di cui all’art. A/4 lett.f) del C.U. n° 1 della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicato a Roma il 1° luglio 2006; - viste le sanzioni previste per l’inosservanza dell’obbligo accertato; - rilevato che le argomentazioni espresse dalla Società Su Planu Calcio sono assolutamente prive di pregio tenuto conto che la normativa in esame prevede che l’obbligo di cui trattasi venga soddisfatto esclusivamente con lo svolgimento di un Campionato di Calcio a 11; - rilevato, altresì, che le argomentazioni difensive prodotte dalle altre Società indicate nella parte espositiva della presente delibera, pur umanamente comprensibili, sono prive di alcun rilievo giuridico in ordine alla valutazione dei fatti contestati; DELIBERA di infliggere alle Società Ardara, Gonnesa, Mandas, Meana Sardo, Oniferese, Sassari, Solarussa 95, Soleminis, Sorso e Su Planu Calcio l’ammenda di Euro 500,00, ed alle Società Arixi, Brunellese, Bultei, Loretella Sa Segada, Stintino l’ammenda di Euro 750,00 per essere risultate recidive in ordine alle contestazioni loro ascritte.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it