COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: ww.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°17 dell’8 novembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. SU PLANU CALCIO 1985 ( Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera G.S. C.U. n° 14 del 18.10.2007. Gara Su Planu / Cus Cagliari del 14.10.2007.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: ww.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°17 dell’8 novembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. SU PLANU CALCIO 1985 ( Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera G.S. C.U. n° 14 del 18.10.2007. Gara Su Planu / Cus Cagliari del 14.10.2007. La società Su Planu Calcio 1985 ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla stessa società Su Planu ed alla società Cus Cagliari la punizione sportiva della perdita della gara col risultato di 0 a 3 e ad entrambe la ammenda di Euro 500,00 e diffida. Il provvedimento sanzionatorio è stato adottato avendo il giudice sportivo rilevato: - che al 31° minuto del secondo tempo, successivamente all’espulsione di un giocatore del Cus Cagliari, un suo compagno, Belfiori Andrea, entrava in maniera scomposta, sulle gambe di un avversario, nei pressi della panchina della società Su Planu; - che, a seguito di quanto sopra, i componenti della predetta panchina entravano sul terreno di gioco con l’intento di aggredire il giocatore del Cus Cagliari; - che a difesa del giocatore intervenivano dirigenti, giocatori, e tecnici del Cus Cagliari; - che a seguito dei predetti fatti si originava una rissa alla quale prendevano parte tutte le persone autorizzate a stare nel terreno di gioco; - che la rissa è durata circa dieci minuti; - che, avendo partecipato alla rissa tutti i tesserati, non è stato possibile per il direttore di gara, assumere qualsivoglia provvedimento disciplinare e che, pertanto, per motivi di sicurezza, costui ha ritenuto opportuno portare a termine la partita pro-forma; - che, al termine della gara, è ripresa la rissa, sedata solo grazie all’intervento delle forze dell’ordine; - che dal referto non è possibile stabilire, tra coloro che partecipavano alla rissa, chi vi prendesse parte con intenti offensivi e chi invece con intenti difensivi; - che le società nulla hanno fatto per evitare o sedare la rissa, alla quale, anzi, parteciparono anche i dirigenti delle stesse. La società Su Planu ha contestato la ricostruzione degli episodi quale riportata nel referto arbitrale, ritenendo ingiustificati i provvedimenti adottati a proprio carico, in quanto non responsabili di avere ingenerato le intemperanze e non avendo peraltro alcun interesse a farlo ( essendo essa in superiorità numerica, tanto che realizzò il goal della vittoria dopo una costante pressione in attacco). La stessa reclamante ha peraltro rilevato che appare illogico che, a seguito della rissa, pur avendo l’arbitro individuato i responsabili degli scontri, egli non abbia assunto alcun provvedimento di espulsione, nei confronti dei più esagitati. La stessa decisione di proseguire l’incontro pro-forma, come di fatto avvenne, senza difficoltà o incidenti, renderebbe ancora più ingiustificati i provvedimenti sanzionatori a proprio carico. Essa ha concluso pertanto domandando la acquisizione del risultato della vittoria conseguita sul campo e, in subordine, la revoca delle sanzioni e la ripetizione della gara. La Commissione ha convocato a chiarimenti l’arbitro, il quale ha confermato il proprio referto e, in particolare, che alla rissa parteciparono indistintamente i giocatori di entrambe le squadre. Ha soggiunto che la decisione di proseguire la gara pro-forma fu determinata dal timore di subire atti di violenza da parte dei giocatori. Avendo fatto richiesta di audizione, è stato sentito altresì il legale rappresentante della società Su Planu, il quale ha confermato il reclamo e le richieste formulate. La Commissione Disciplinare, ritenuto: 1) che la ricostruzione degli episodi che hanno indotto l’arbitro ad assumere la decisione di proseguire la gara pro-forma risulta confusa e non preceduta da alcun provvedimento di espulsione a carico dai responsabili, pur individuati; 2) che, pertanto, i provvedimenti sanzionatori adottati a carico delle due società risultano ingiustificati e sproporzionati, al pari delle valutazioni in ordine all’incolumità fisica, riferite dall’arbitro; 3) che risulta viceversa opportuno ripetere l’incontro, anche in considerazione dell’ulteriore comprtamento che fu adottato dai giocatori delle due squadre nel corso della prosecuzione pro-forma della gara. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA: 1) di revocare i provvedimenti sanzionatori adottati a carico della società Su Planu e della società Cus Cagliari, per quanto concerne il risultato della gara; 2) di disporre la ripetizione della gara in data da stabilirsi, demandando al Comitato Regionale la fissazione; 3) di confermare la sanzione dell’ammenda a carico delle società, nonché la diffida, in considerazione degli episodi accertati. Dispone la restituzione della tassa.
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