COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: ww.figc-sardegna.it t e sul COMUNICATO UFFICIALE N°17 dell’8 novembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare LIBERTAS BARUMINI ( Campionato Allievi Regionale ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 14 del 18.10.2007. Gara Libertas Barumini / Quartu 2000 del 14.10.2007.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: ww.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°17 dell’8 novembre 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
LIBERTAS BARUMINI ( Campionato Allievi Regionale )
Avverso delibera G.S. C.U. n° 14 del 18.10.2007.
Gara Libertas Barumini / Quartu 2000 del 14.10.2007.
La Società Libertas Barumini ha proposto rituale reclamo avverso la squalifica fino al 30.06.2008 dell’allenatore Concu Antonio perché “ espulso per aver ingiuriato l’arbitro con frasi volgari, alla notifica del provvedimento disciplinare gli si avvicinava con fare minaccioso tanto da costringerlo ad allontanarsi e poi a correre per tutto il terreno di gioco per non essere raggiunto. L’intervento, seppur tardivo, di altro dirigente della stessa società metteva fine all’incresciosa situazione”; ed infine perché “ dopo aver abbandonato il campo continuava nel suo atteggiamento ingiurioso coinvolgendo il pubblico presente”.
La società reclamante chiede la riduzione della squalifica del suddetto allenatore, notando una significativa approssimazione di quanto accaduto in campo in occasione dell’episodio che ha dato origine all’espulsione e che ha stravolto il buon livello di arbitraggio evidenziato prima e dopo il fatto in questione. Afferma in particolare la reclamante che il direttore di gara non sarebbe stato assalito dal signor Concu, che si sarebbe limitato a protestare con animosità, abbandonando successivamente il terreno di gioco, ed inoltre che l’arbitro non sarebbe stato affatto rincorso in campo dal tecnico, il quale sarebbe uscito spontaneamente dal terreno di gioco senza essere preso di peso dal signor Piga ( assistente di parte della Libertas Barumini); sostiene infine che il direttore di gara, al termine dell’incontro, non avrebbe subito minacce e sarebbe poi uscito tranquillamente dal suo spogliatoio, allontanandosi dal campo dopo aver salutato i dirigenti, qualche tifoso e gli atleti.
L’arbitro, sentito dalla Commissione, ha confermato quanto descritto nel referto e nell’allegato supplemento, ribadendo di essere stato pesantemente ingiuriato dall’allenatore della Libertas Barumini con espressioni scurrili e volgari; ha dichiarato in particolare che, dopo aver intimato l’espulsione al Concu, si trovava costretto ad allontanarsi per paura di essere colpito dal medesimo che insisteva nel suo atteggiamento volgare e concitato avvicinandosi minacciosamente alla sua persona; ha peraltro precisato di non aver subito alcun atto di violenza e che tutta la vicenda è durata circa quattro minuti, fino a quando l’assistente della stessa società provvedeva ad accompagnare l’allenatore fuori dal campo.
Il legale rappresentante della società Libertas Barumini, sentito anch’egli dalla Commissione, ha insistito per la riduzione della squalifica, riportandosi a quanto esposto nel reclamo.
La Commissione, preso atto di quanto acclarato, ritiene di dover valutare il comportamento del Concu gravemente ingiurioso e minaccioso nei confronti del direttore di gara ma nel contempo di dover escludere l’esistenza di qualsiasi fatto di violenza, né consumata né tentata; l’arbitro ha infatti recisamente escluso di essere stato colpito dall’allenatore ed ha precisato di essersi allontanato solo per il timore di subire violenza; non emerge alcun indizio circa il compimento da parte del Concu di atti idonei diretti in modo non equivoco ad usare violenza all’arbitro; considerato che l’alterco è durato circa quattro minuti, l’allenatore, se avesse voluto veramente colpire il direttore di gara, avrebbe avuto certamente la possibilità di farlo nonostante quest’ultimo si fosse allontanato di qualche metro.
La Commissione ritiene pertanto che la sanzione irrogata al Concu sia eccessiva rispetto al reale accadimento dei fatti e che debba di conseguenza essere adeguatamente ridotta.
Per tali motivi, DELIBERA, in accoglimento del reclamo, di ridurre la sanzione della squalifica all’allenatore Concu Antonio fino al 31 dicembre 2007.
Dispone il non addebito della tassa.
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