COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 13 del 11 ottobre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare POL. CALMEDIA ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso il risultato della gara Tanca Marchesa / Calmedia del 23.09.2007.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 13 del 11 ottobre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare POL. CALMEDIA ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso il risultato della gara Tanca Marchesa / Calmedia del 23.09.2007. Con ricorso del 25.09.2007, inviato in pari data alla Società Tanca Marchesa, la società Calmedia ha proposto reclamo avverso il risultato della gara in oggetto, asserendo che, alla stessa, aveva partecipato, nelle file della società avversaria, il giocatore Merletti Stefano. Sostiene la reclamante che il suddetto giocatore era stato squalificato per una gara, per recidività in ammonizioni, nell’ultima giornata dei play-out di seconda categoria del Campionato 2006/2007. La Società Tanca Marchesa non ha fatto pervenire controdeduzioni. La Commissione, letto il reclamo, accertato che la società Calmedia ha osservato tutti i termini e le modalità previste dal C.G.S. nella proposizione della propria lagnanza, e rilevato che: - sul C.U. n° 47 del 07.0. 2007 risulta che il giocatore Merletti Stefano è stato squalificato per una giornata di gara; - che alla data della disputa della gara in oggetto, detta squalifica non risulta essera stata scontata; - che quindi detto giocatore ha preso parte alla gara per cui si procede pur non avendone titolo; in accoglimento del reclamo proposto DELIBERA di infliggere alla società Tanca Marchesa la sanzione sportiva della perdita della gara in oggetto con il risultato di 0 a 3 ed al giocatore Merletti Stefano una ulteriore giornata di squalifica. Dispone il non addebito della tassa.
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