COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 27 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale G.S. SAN PAOLO APOSTOLO SS ( Campionato Allievi Delegazione provinciale di Sassari) Avverso il risultato della gara Ossi 2001 / San Paolo Apostolo SS del 24.02.2008.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 27 marzo 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
G.S. SAN PAOLO APOSTOLO SS ( Campionato Allievi Delegazione provinciale di Sassari)
Avverso il risultato della gara Ossi 2001 / San Paolo Apostolo SS del 24.02.2008.
Il G.S. San Paolo Apostolo di Sassari proponeva rituale reclamo avverso il risultato della gara Ossi 2001 / San Paolo Apostolo Sassari del 24 febbraio 2008 terminata con il punteggio di 3 a 0.
La reclamante assumeva, che i giocatori Canu Marco e Careddu Filippo, entrambi tesserati con la società Ossi 2001, non avessero titolo a partecipare alla gara in oggetto in quanto squalificati per due giornate come da Comunicato Ufficiale n° 26 del 14.02.2008 della Delegazione provinciale di Sassari della Lega Nazionale Dilettanti.
Infatti secondo la reclamante, i predetti Canu e Careddu che non avevano disputato la gara del 10.02.2008 contro la Wilier e quella del 17.02.2008 contro la Monserrato SS ( squadra fuori classifica) avrebbero di fatto scontato una sola giornata di squalifica ritenendosi, sulla base della interpretazione data dalla società San Paolo Apostolo, non scontata la sanzione in una gara nella quale viene conseguito un risultato non valido agli effetti della classifica.
La reclamante, pertanto, in applicazione dell’art.22, n° 4 del Codice di Giustizia Sportiva, riteneva che la citata gara disputata con la Monserrato SS, squadra pacificamente fuori classifica, non solo non fosse valida ai fini del risultato ma neppure ai fini dell’applicazione delle sanzioni disciplinari ai tesserati e conseguentemente assumeva che i giocatori Canu e Careddu dovessero scontare la seconda giornata in occasione dell’incontro con la San Paolo Apostolo del 24.02.2008.
La Commissione, sentito il legale rappresentante della Società reclamante il quale, confermando il ricorso, assumeva in particolare che la norma di cui all’art.22, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva prevedeva che, non essendo la gara con una squadra fuori classifica valida agli effetti del risultato, non potevano conseguentemente ritenersi validi i provvedimenti adottati nella stessa, ritiene che nel caso di specie, riferibile al settore giovanile e scolastico nazionale, debba venire applicata la specifica disposizione di cui al Comunicato Ufficiale n° 1 del 2008 che prevede espressamente che le gare disputate dalle squadre di società considerate fuori classifica ed i relativi risultati acquisiti non avranno valore ai fini della classifica finale, sia per le società medesime che per tutte le altre incluse nello stesso girone, fermo restando, in ogni caso, la piena applicazione dei provvedimenti disciplinari.
Conseguentemente la giornata scontata dai giocatori Canu e Careddu nella gara più volte citata fra l’Ossi 2001 e la Monserrato SS (squadra fuori classifica) deve essere validamente conteggiata ai fini della sanzione disciplinare irrogata; pertanto, la partecipazione dei suddetti tesserati alla gara contro la San Paolo Apostolo Sassari, disputatasi dopo la gara con la Wilier e quella, appunto, con il Monserrato SS, era pienamente legittima avendo ormai gli stessi scontato la squalifica di due gare inflitta dal Giudice Sportivo.
Del resto, si può, infine, osservare che la normativa richiamata di cui al Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale è una disposizione dettata esclusivamente per tali campionati e valida solo per essi, disciplinando una situazione del tutto particolare che non ha lo scopo di derogare la norma di cui all’art.22, più volte citata, che regola tutti gli altri campionati, ma solo quello di colmare una lacuna normativa riguardante i tornei relativi all’attività giovanile e scolastica nei quali è prevista la partecipazione di squadre fuori classifica.
Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di respingere il ricorso disponendo l’addebito della tassa a carico della società reclamante.
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