COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 02 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ASD ATLETICO VILLAPERUCCIO ( Campionato di 3^ Categoria – Delegazione provinciale di Carbonia-Iglesias) Avverso delibera G.S. C.U. n° 35 del 10.04.2008. Gara Atletico Villaperuccio / Villamassargia del 06.04.2008.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 41 del 02 Maggio 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
ASD ATLETICO VILLAPERUCCIO ( Campionato di 3^ Categoria – Delegazione provinciale di Carbonia-Iglesias)
Avverso delibera G.S. C.U. n° 35 del 10.04.2008.
Gara Atletico Villaperuccio / Villamassargia del 06.04.2008.
La società Atletico Villaperuccio ha proposto rituale reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo con la quale, in relazione alla gara di cui in epigrafe, sono state irrogate le seguenti sanzioni:
- perdita della gara con il risultato di 0 a 3 a favore della società Villamassargia;
- ammenda di Euro 90,00 a carico della Società;
- inibizione a svolgere ogni attività fino al 21.04.2008 a carico del dirigente Aresu Giampietro e dell’assistente Angius Giampiero;
- squalifica per due gare del calciatore Angius Andrea.
La Commissione rileva preliminarmente che il reclamo è inammissibile in relazione all’inibizione dell’Aresu e di Angius Giampietro e della squalifica di Angius Andrea, in quanto l’entità delle sanzioni non supera i limiti, previsti dall’art. 45, comma 3°, lett.a) e b) del Codice di Giustizia Sportiva, per l’impugnabilità.
Quanto alle sanzioni inflitte alla società, esse sono state determinate sulla base del referto arbitrale; la perdita della gara in quanto, al 40° del secondo tempo, mentre si accingeva a fischiare un calcio di rigore contro la squadra di casa, il direttore di gara veniva accerchiato, spinto e colpito alla testa, al volto e al braccio sinistro da alcuni giocatori non identificati della suddetta società, ragion per cui si trovava costretto a concludere anticipatamente la partita; l’ammenda poiché sostenitori dell’Atletico Villaperuccio per tutta la gara insultavano e minacciavano l’arbitro.
La società reclamante chiede l’annullamento delle sanzioni e la ripetizione dell’incontro, asserendo in particolare che nessuna aggressione sarebbe stata consumata ai danni del direttore di gara e che i calciatori ed il pubblico si sarebbero limitati a protestare verbalmente contro il suo operato; ed ha ribadito tale versione dei fatti in occasione dell’audizione del presidente avanti la Commissione.
L’arbitro, sentito anch’egli dalla Commissione, ha peraltro confermato integralmente quanto esposto nel referto e nell’allegato supplemento, precisando di essere stato colpito alle spalle da un pugno, al ginocchio sinistro da un calcio e alla guancia sinistra da una manata.
Pertanto, la Commissione ritiene i fatti esattamente provati e meritevoli delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo.
Per questi motivi, la Commissione DELIBERA:
- di dichiarare inammissibile il reclamo in ordine all’inibizione di Aresu Giampietro e Angius Giampiero e alla squalifica di Angius Andrea;
- di rigettare il reclamo relativo alla perdita della gara e all’ammenda a carico della società Atletico Villaperuccio.
Dispone l’addebito della tassa.
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