COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 08 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale POL. VILLAMARESE ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso il risultato della gara Villamarese / Donori del 27 aprile 2008.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 42 del 08 Maggio 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
POL. VILLAMARESE ( Campionato di 2^ Categoria )
Avverso il risultato della gara Villamarese / Donori del 27 aprile 2008.
Con tempestivo reclamo, la società Villamarese ricorreva avverso il risultato della gara in oggetto asserendo che la società Donori avrebbe fatto partecipare alla gara il calciatore Gaviano Francesco, in posizione irregolare in quanto lo stesso risultava svincolato con decorrenza 16 luglio 2007.
La ricorrente chiedeva che venisse inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara nei confronti della società Donori ed allegava copia della ricevuta dell’invio del reclamo alla società avversaria.
La società Donori non faceva pervenire controdeduzioni.
La Commissione esaminati gli atti del procedimento e verificata la posizione del giocatore Gaviano Francesco rileva che, dalla documentazione prodotta dall’Ufficio Tesseramenti, lo stesso risulta svincolato dalla società Donori. Pertanto, ha partecipato alla gara Villamarese / Donori in posizione irregolare.
Ciò comporta, ai sensi dell’art.17, n° 5, lett.a) del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione sportiva della perdita della gara.
Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di infliggere alla società Donori la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3 e dispone il non addebito della tassa.
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