COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 08 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale U.S. ARDAULI ( Campionato di 3^ Categoria – Delegazione provinciale di Oristano ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 34 del 17.04.2008. Gara Nughedu Santa Vittoria / Ardauli del 13.04.2008.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 08 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale U.S. ARDAULI ( Campionato di 3^ Categoria – Delegazione provinciale di Oristano ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 34 del 17.04.2008. Gara Nughedu Santa Vittoria / Ardauli del 13.04.2008. La U.S. Ardauli ha proposto rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti sanzionatori: 1) squalifica a tutto il 13.04.2011 del giocatore Mura Igor; 2) squalifica per tre gare dei giocatori Mura Mirko e Loi Sergio; 3) inibizione a tutto il 15.05.2008 del dirigente accompagnatore signor Deiana Gian Piero, per responsabilità oggettiva, relativamente al comportamento irriguardoso dei dirigenti della stessa società; 4) sanzione sportiva della perdita della gara, con il risultato di 3 a 0 a favore della società Nughedu Santa Vittoria. Detti provvedimenti sono stati adottati in conseguenza dei seguenti episodi. Al 25° del primo tempo, in occasione dell’espulsione del giocatore Loi Sergio della società Ardauli, il giocatore della stessa società Mura Igor, dopo aver offeso pesantemente e minacciato più volte il direttore di gara, riusciva ad aggredirlo nonostante l’intervento di altri giocatori, scagliandosi contro il medesimo e colpendolo una prima volta sul petto a pugni chiusi, con entrambe le braccia e, successivamente, alla spalla sinistra, procurandogli forte dolore. Lo stesso giocatore tentava nuovamente di colpire il direttore di gara non riuscendovi per l’intervento di altri giocatori e, dopo essere stato allontanato a stento, reiterava pesantemente le offese e le accuse anche davanti agli spogliatoi. Subito dopo l’aggressione, i giocatori Mura Mirko e Loi Sergio della società Ardauli, offendevano a loro volta con pesanti parole il direttore di gara, il quale, a causa dei forti dolori, era costretto a sospendere definitivamente la gara. Il medesimo direttore di gara lasciava il campo, dopo aver chiesto alla forza pubblica di scortarlo fuori dal centro abitato. La reclamante ha contestato gli addebiti ed ha domandato la riduzione delle squalifiche inflitte ai giocatori e dell’inibizione inflitta al dirigente. La Commissione rileva, viceversa, il pieno fondamento degli addebiti. Nel referto arbitrale, costituente come è noto fonte di prova privilegiata, trovano piena conferma i gravi fatti e comportamenti che hanno determinato: 1) la squalifica fino al 13.04.2011 inflitta al giocatore della società Ardauli, Mura Igor, per aver offeso e pesantemente insultato il direttore di gara fino ad aggredirlo ed a colpirlo sul petto e successivamente sulla spalla sinistra, nonostante l’intervento di altri giocatori, con l’ulteriore tentativo di aggressione svoltasi successivamente nei pressi dello spogliatoio, dopo che per i forti dolori accusati, lo stesso direttore di gara aveva sospeso l’incontro; 2) la squalifica per tre giornate inflitta ai giocatori Mura Mirko e Loi Sergio, per aver offeso pesantemente l’arbitro dopo l’aggressione sopra descritta. La gravità del comportamento adottato dai suddetti giocatori rende pertanto pienamente adeguate le sanzioni inflitte tanto da dover essere , le stesse, confermate. Per quanto attiene l’inibizione adottata a carico del dirigente accompagnatore Deiana Gian Pietro della società Ardauli, “ per responsabilità oggettiva”, deve viceversa considerarsi quanto segue. Pur trattandosi di provvedimento non impugnabile, ai sensi dell’art.45, n° 3, lett.b del Codice di Giustizia Sportiva, deve rilevarsi come lo stesso non trovi alcuna rispondenza né testuale, né sul piano logico nelle carte federali, tanto da apparire abnorme. Il che impone una revisione della sanzione ingiustamente adottata a carico di un tesserato (dirigente accompagnatore) che non può rispondere dell’operato asseritamente irriguardoso attribuito ad altri dirigenti della società Ardauli, che non sono stati neppure identificati. In altre parole, il predetto dirigente è stato inibito per fatti che non risultano sanzionabili a titolo di responsabilità oggettiva, nei confronti di una persona fisica, potendo rispondere, a tale titolo, solo le società. Per tali motivi, la Commissione, in parziale riforma dei provvedimenti adottati DELIBERA di revocare la inibizione inflitta al dirigente Deiana Gian Pietro. Conferma nel resto i provvedimenti impugnati. Dispone il non addebito della tassa.
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