COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 08 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale U.S. BULTEI e POL. OVODDA ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 39 del 17.04.2008. Gara Bultei / Ovodda del 13.04.2008.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 08 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale U.S. BULTEI e POL. OVODDA ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 39 del 17.04.2008. Gara Bultei / Ovodda del 13.04.2008. In relazione alla gara di cui in epigrafe, hanno proposto rituale reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo sia l’U.S. Bultei che la Polisportiva Ovodda. La Commissione ha disposto la riunione dei due procedimenti sussistendo tra gli stessi un chiaro vincolo di connessione. L’impugnata delibera del Giudice Sportivo ha stabilito quanto segue: - squalifica per quattro gare del calciatore del Bultei Fois Antonello, perché “espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento si avventava contro l’arbitro strattonandogli la maglia”; - sanzione a carico di entrambe le società della punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3; - sanzione dell’ammenda di Euro 300,00 a carico della società Bultei; - sanzione dell’ammenda di Euro 250,00 a carico della società Ovodda; Dalla motivazione della delibera relativa alle sanzioni inflitte alle due società si rileva che le decisioni sono state adottate per le seguenti ragioni: - al 44’ del 2° tempo si accendeva in campo una rissa che coinvolgeva tutti i giocatori delle due squadre così da rendere impossibile assumere qualsivoglia provvedimento disciplinare da parte dell’arbitro che si trovava costretto a sospendere la gara; - dal referto non è possibile distinguere, tra i partecipanti alla rissa, chi avesse intenti offensivi e chi viceversa mirasse solo a difendersi; - al termine della gara persone non identificate entravano nello spogliatoio invitando il direttore di gara a dichiarare che non era nelle condizioni psicologiche di proseguire la partita; - le condizioni igieniche degli spogliatoi erano pessime. La reclamante Polisportiva Ovodda chiede la vittoria della gara a tavolino, o in subordine la ripetizione della stessa, e l’annullamento della sanzione pecuniaria. Motiva tal richiesta sostenendo che le intemperanze che hanno costretto l’arbitro a sospendere l’incontro si devono attribuire ai soli giocatori del Bultei; infatti, dopo l’espulsione del giocatore Fois, che uscendo dal campo proferiva minacce nei confronti dei genitori dell’arbitro, gli animi si accendevano e un calciatore della squadra di casa aggrediva un calciatore dell’Ovodda spingendolo a terra e quindi si creava un parapiglia nel corso del quale rischiavano di essere colpiti altri giocatori dell’Ovodda che stavano andando in soccorso del compagno che si trovava a terra; anche l’arbitro veniva accerchiato da numerosi giocatori del Bultei e, avendo timore della sua incolumità personale, decideva di sospendere l’incontro e rientrava negli spogliatoi scortato dall’assistente di parte dell’Ovodda. Il presidente della suddetta società, nel corso dell’audizione avanti la Commissione, ha confermato quanto sopra precisando che la rissa si scatenava allorquando i giocatori della sua squadra cercavano di proteggere l’arbitro dall’aggressione da parte del Fois all’atto della sua espulsione. L’Unione Sportiva Bultei afferma nelle controdeduzioni che quanto sostenuto dalla società Ovodda nel reclamo è privo di fondamento e che in campo non sono stati commessi da parte di alcuno atti rilevanti di violenza o di minaccia, tant’è vero che, dopo la partita, i giocatori di entrambe le squadre si riunivano a cena a casa del calciatore Fois. La stessa società Bultei, nel reclamo presentato a sua volta, chiede la ripetizione della partita, o in subordine l’omologazione del risultato di 0 a 0 conseguito sul campo, l’annullamento dell’ammenda e la riduzione delle giornate di squalifica inflitte al Fois. Motiva la richiesta affermando che, al 44’ del 2° tempo, si verificava una discussione animata che coinvolgeva solo due giocatori per squadra, senza che venissero commessi atti di violenza, e sostenendo che sia inverosimile, qualora si voglia ritenere che vi sia stata davvero una rissa che coinvolgeva la totalità dei giocatori, che il direttore di gara non sia stato in grado di identificare nessuno dei presunti partecipanti; quanto al comportamento del Fois, esclude che da parte del medesimo vi sia stato un tentativo di aggressione dell’arbitro, ma solo una protesta con eccessiva vivacità. Tutto ciò è stato confermato, in occasione dell’audizione avanti la Commissione, dal presidente della società, che ha pure escluso che vi fosse sporcizia nello spogliatoio. Dalla lettura del referto arbitrale si rileva che il Fois, espulso per doppia ammonizione, si accaniva contro il direttore di gara strattonandolo per la maglia e tentando di mettergli le mani addosso mentre alcuni suoi compagni e qualche dirigente lo conducevano con forza nello spogliatoio. La Commissione ritiene che il fatto, così come descritto, rivesta una notevole gravità e che pertanto la sanzione della squalifica per quattro giornate irrogata dal Giudice Sportivo debba essere considerata equa e meritevole di conferma. Per quanto attiene alla sanzione della perdita della gara inflitta ad entrambe le società, la Commissione ritiene invece di disporne l’annullamento e di ordinare la ripetizione della gara a norma dell’art. 17, c. 4°, lett. c) del C.G.S.; ciò in quanto dallo stesso referto arbitrale non si rilevano episodi di gravità tale da giustificare la grave sanzione adottata dal Giudice Sportivo; il comportamento del pubblico viene definito “normale” e così pure quello dei dirigenti; suscita perplessità il fatto che l’arbitro non sia riuscito ad identificare nessuno dei giocatori che hanno dato vita alla rissa e che non sia riuscito a portare a termine la partita nonostante che essa fosse giunta al 44’ del secondo tempo; malgrado l’animosità in campo, non vi era alcun pericolo per l’ordine pubblico e i rapporti tra i giocatori delle due squadre non dovevano essere particolarmente tesi se poi sono andati tutti insieme a cena a casa di un calciatore del Bultei. In relazione alle sanzioni pecuniarie, la Commissione ritiene, per le medesime ragioni, di non ravvisare alcuna responsabilità a carico delle due società in ordine ai fatti che hanno determinato la sospensione della gara; residua solo, come si rileva dal rapporto arbitrale, sebbene la circostanza sia recisamente smentita dal presidente della società Bultei, una parziale responsabilità a carico della suddetta società per la presenza di ragnatele negli spogliatoi e per le pessime condizioni igieniche degli stessi, fatto meritevole di essere sanzionato con soli cinquanta euro di ammenda. La Commissione pertanto, in parziale riforma delle delibera del Giudice Sportivo, DELIBERA: - di annullare la punizione della perdita della gara inflitta ad entrambe le società reclamanti e di ordinare la ripetizione della gara in data ed orario che saranno stabiliti dal competente Comitato; - di annullare la sanzione dell’ammenda inflitta alla società Ovodda; - di ridurre la sanzione dell’ammenda inflitta alla società Bultei a Euro 50,00; - di confermare la squalifica per quattro gare inflitta al calciatore del Bultei Fois Antonello e dispone il non addebito della tassa nei confronti di entrambe le società reclamanti.
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