COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 15 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale POL. SGUOTTI ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso il risultato della gara Gesturese 2002 / Sguotti del 4 maggio 2008.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 15 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale POL. SGUOTTI ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso il risultato della gara Gesturese 2002 / Sguotti del 4 maggio 2008. La Pol. Sguotti a mezzo raccomandata del 06 maggio 2008 spedita alle ore 12.17, ha inoltrato reclamo avverso la regolarità della gara in epigrafe disputata il 04 maggio 2008. La Commissione rilevato che il reclamo è stato spedito fuori termine rispetto a quanto stabilito dal Comunicato Ufficiale n° 38 del 10 aprile 2008 del Comitato Regionale Sardegna, DELIBERA di dichiararne l’inammissibilità. Dispone l’addebito della tassa.
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