COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°19 del 22 novembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. SANT’ANTONIO ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 15 del 25.10.2007. Gara Olbia 05 / Sant’Antonio del 21.10.2007.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°19 del 22 novembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. SANT’ANTONIO ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 15 del 25.10.2007. Gara Olbia 05 / Sant’Antonio del 21.10.2007. La S.S. Sant’Antonio di Gallura ha proposto rituale reclamo avverso la inibizione a svolgere ogni attività fino al 28.02.2008 inflitta al dirigente accompagnatore Pilo Paolo perché, al 30° del secondo tempo, entrava nel terreno di gioco e, avvicinatosi al direttore di gara, poggiava la sua fronte a quella dell’arbitro, costringendolo ad indietreggiare; quindi gli afferrava la testa con entrambe le mani impedendogli di muoverla e, nel contempo, minacciava di colpirlo con delle testate. Bloccato ed allontanato dal campo di gioco, ingiuriava l’arbitro anche dagli spalti ove si era nel frattempo accomodato; a fine gara, appena fuori dallo spogliatoio, tentava di colpirlo con calci e pugni, non riuscendo nell’intento grazie all’intervento di varie persone. L’arbitro, inoltre, veniva costretto ad abbandonare il campo da una uscita secondaria in quanto il Pilo si attardava all’ingresso principale manifestando apertamente l’intenzione di aggredirlo. La reclamante ha negato gli addebiti assumendo che il Pilo fu immediatamente accompagnato negli spogliatoi da un dirigente della stessa società Sant’Antonio, senza che il direttore di gara subisse minacce o tentativi di aggressione. A conforto di tali assunti, la reclamante ha allegato una dichiarazione a firma del presidente della società Football Olbia 05, nel quale trovano sostanziale conferma gli assunti sopra richiamati. La Commissione ha convocato a chiarimenti l’arbitro il quale non solo non si è presentato ma nemmeno si è premurato di fornire riscontro o giustificazione al riguardo. Si è invece presentato il legale rappresentante della società S.S.Sant’Antonio, convocato davanti a questa Commissione, avendo fatto esplicita richiesta di audizione, il quale ha confermato il reclamo negando decisamente che siano stati posti in essere gli atti attribuiti al dirigente. La Commissione, sulla scorta del referto e del supplemento ad esso allegato, ritiene pienamente provati gli addebiti. Dagli atti indicati, circostanziati nella descrizione degli episodi, risultano dimostrate le intemperanze attribuite al dirigente accompagnatore Pilo Paolo, sia al momento in cui fu allontanato dal campo di gioco, sia al termine dell’incontro, tanto da costringere l’arbitro ad abbandonare il campo da una uscita secondaria. La gravità di tale comportamento, caratterizzata dalle ingiurie, dalle minacce e dal tentativo di aggressione, accentuata dalla reiterazione, per giunta posta in essere da un dirigente accompagnatore, giustifica appieno l’entità della sanzione, che deve perciò essere confermata. Per tali motivi la Commissione DELIBERA di rigettare il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
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