COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°21 del 06 dicembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare N.G.S. PAULESE ( Campionato Giovanissimi Provinciale – Delegazione di Oristano ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 13 del 15.11.2007. Gara Paulese / Francesco Bellu del 10 novembre 2007.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°21 del 06 dicembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare N.G.S. PAULESE ( Campionato Giovanissimi Provinciale – Delegazione di Oristano ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 13 del 15.11.2007. Gara Paulese / Francesco Bellu del 10 novembre 2007. La società Paulese ha prosto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale venivano inflitte le seguenti sanzioni: - addebito del risarcimento dei danni provocati all’auto dell’Osseravtore Arbitrale, da quantificare alla presentazione della fattura alla società Paulese; - ammenda di Euro 50,00; - squalifica al 31 gennaio 2008 al dirigente accompagnatore Sanna Costantino. La Commissione, accertato che la società Paulese ha proposto reclamo oltre il termine di sette giorni previsto dall’articolo 46, comma 3 del vigente Codice di Giustizia Sportiva, DICHIARA inammissibile il reclamo e dispone l’addebito della tassa.
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