COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°22 del 13 dicembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare ASD TORTOLI’ 1953 ( Campionato di Eccellenza ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 19 del 24.11.2007. Gara Villasimius / Tortolì 1953 del 17.11.2007.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°22 del 13 dicembre 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
ASD TORTOLI’ 1953 ( Campionato di Eccellenza )
Avverso delibera G.S. C.U. n° 19 del 24.11.2007.
Gara Villasimius / Tortolì 1953 del 17.11.2007.
La società Tortolì 1953 ha proposto rituale reclamo avverso l’ammenda di Euro 500,00 e la diffida inflitte alla stessa società perché, nel corso della gara in epigrafe, ( disputata il 17.11.2007 a Muravera) un giocatore del Villasimius veniva fatto oggetto, ad opera dei sostenitori della stessa Tortolì, di una serie di gravi insulti, anche di carattere razziale.
La reclamante contesta l’addebito, assumendo che sugli spalti erano presenti sostenitori di entrambe le formazioni, fra i quali sarebbe stato in ogni caso difficile poter individuare i responsabili degli epiteti.
Il metro di giudizio non sarebbe stato peraltro equanime, considerato che un proprio giocatore venne fatto bersaglio di ripetute espressioni offensive da parte degli avversari, senza che intervenisse un assistente dell’arbitro, presente agli episodi. La reclamante ha pertanto domandato la revoca dell’ammenda e della diffida.
La Commissione ritiene le motivazioni addotte dalla reclamante del tutto sterili, alla luce del contenuto del referto, sufficientemente dettagliato nella descrizione dei fatti e dei comportamenti attribuiti ad una ben individuata fazione ( tifosi del Tortolì) che hanno giustificato le sanzioni adottate.
L’entità dell’ammenda e l’applicazione della diffida, in considerazione della gravità degli insulti, anche di carattere razziale, risultano pienamente condivisibili tanto da dover essere totalmente confermate.
Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di rigettare il reclamo.
Dispone l’addebito della tassa.
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