COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°22 del 13 dicembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare POL. OVODDA ( Campionato di 1^ Categoria Avverso il risultato della gara Tonara / Ovodda del 02.12.2007.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°22 del 13 dicembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare POL. OVODDA ( Campionato di 1^ Categoria Avverso il risultato della gara Tonara / Ovodda del 02.12.2007. La reclamante chiede sia inflitta alla società Tonara la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto per essersi resa responsabile di aver fatto partecipare alla stessa un giocatore in posizione irregolare. La Pol. Ovodda sostiene che alla gara in epigrafe ha preso parte, nella formazione della società Tonara, il giocatore Peddes Michele, pur non avendone titolo, in quanto non tesserato con la U.S. Tonara. La Società Tonara ha presentato controdeduzioni sostenendo che il giocatore indicato in distinta con il numero sette non è Peddes Michele come erroneamente scritto, bensì Peddes Mattia, regolarmente tesserato con la loro società. La Commissione, - accertato che la società Ovodda ha proposto reclamo nei modi e nei termini previsti; - rilevato dall’archivio Tesseramenti che, a favore del Tonara, non risulta essere tesserato, come giocatore, Peddes Michele, mentre invece risulta tesserato Peddes Mattia, nato a Sorgono il 27.03.1985, con numero di matricola (3617068); - rilevato altresì che la carta d’identità n° AN 754814, la data di nascita e il numero di matricola nella distinta di gara per il giocatore Peddes Michele corrispondono al calciatore Peddes Mattia; - ritenuto che in realtà si è verificato un semplice errore di trascrizione del nome di battesimo del giocatore Peddes e che pertanto ha preso parte nella formazione U.S. Tonara, il giocatore Peddes Mattia in posizione regolare in quanto tesserato; DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla Pol. Ovodda e dispone l’addebito della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it