COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°22 del 13 dicembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. NULESE ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 16 del 02.11.2007. Gara Nulese / Olbia 05 del 28.10.2007.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°22 del 13 dicembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. NULESE ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 16 del 02.11.2007. Gara Nulese / Olbia 05 del 28.10.2007. Con i provvedimenti pubblicati in data 02.11.2007, il Giudice Sportivo ha inflitto le seguenti sanzioni: - inibizione a svolgere ogni attività fino al 30.06.2010 nei confronti del dirigente Manca Angelo, per aver scagliato una pietra contro l’arbitro, colpendolo al ginocchio destro e provocandogli forte dolore ( senza tuttavia causare danni fisici evidenti); - ammenda di Euro 300,00 a carico della società Nulese, per ingiurie e minacce profferite da dirigenti e giocatori nei confronti dell’arbitro, invasione di campo e sporcizia negli spogliatoi. Avverso tali sanzioni, la S.S. Nulese presentava ricorso, pervenuto in data 9 novembre 2007, argomentando che il comportamento attribuito dal direttore di gara al signor Manca Angelo sarebbe in realtà da attribuirsi al signor Sechi Enrico, Presidente della società, ed inoltre che quest’ultimo non avrebbe in alcun modo colpito l’arbitro con pietre ed altro. La Commissione, letti gli atti in oggetto, ha rilevato l’opportunità di un chiarimento dei fatti in questione, così come riferiti nel referto arbitrale, mediante audizione del direttore di gara; quest’ultimo, però, non ha ottemperato alle convocazioni più volte ricevute, rendendo impossibile tale chiarimento. A giudizio di questa Commissione, la ricostruzione dei fatti, così come presentata nel referto, induce a qualche perplessità, alla luce anche delle successive considerazioni presentate dalla società ricorrente e confermate verbalmente dalla medesima società nell’audizione del 03.12.2007. In tal senso depone anche la mancanza di qualsiasi lesione sofferta. Appare pertanto ragionevole ricondurre la vicenda in un ambito di minore drammaticità rispetto a quanto soggettivamente percepito dall’arbitro, da interpretarsi come una forma di protesta collettiva, sicuramente scomposta e sopra le righe, ma priva del requisito di una effettiva violenza. Tutto ciò considerato, la Commissione ritiene opportuno accogliere l’indicazione della società ricorrente riguardo l’identità del dirigente sanzionato ( nessun interesse avrebbe avuto il Presidente della Nulese ad imputarsi la responsabilità del comportamento descritto) ed accogliere, anche seppure parzialmente, la richiesta di una riduzione delle sanzioni adottate. Dispone pertanto: - l’annullamento dell’inibizione nei confronti del dirigente signor Manca Angelo; - l’inibizione del Presidente signor Sechi Enrico fino al 30 giugno 2009; - la riduzione dell’ammenda nei confronti della società Nulese ad Euro 150.00. Dispone la restituzione della tassa versata.
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