COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°22 del 13 dicembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare POL. S.G. FLUMINI QUARTU ( Campionato di 3^ Categoria – Delegazione provinciale di Cagliari ) Avverso il risultato della gara Giesse Assemini / S.G. Flumini Quartu del 18.11.2007.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°22 del 13 dicembre 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
POL. S.G. FLUMINI QUARTU ( Campionato di 3^ Categoria – Delegazione provinciale di Cagliari )
Avverso il risultato della gara Giesse Assemini / S.G. Flumini Quartu del 18.11.2007.
La reclamante S.G. Flumini chiede sia inflitta alla società Giesse Assemini la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il risultato di 0 a 3 per avere fatto partecipare alla stessa un giocatore in posizione irregolare.
La S.G. Flumini sostiene che il giocatore Carboni Giovanni non aveva titolo per partecipare all’incontro, in quanto, a suo dire, non tesserato per la Giesse Assemini.
La Commissione,
- accertato che la società S.G. Flumini ha proposto il reclamo nei modi e nei termini previsti;
- rilevato, tuttavia, dagli atti ufficiali, che il giocatore Carboni Giovanni non ha preso parte alla gara;
- ritenuto che non può, perciò, essere applicato l’art. 17, comma 5 del C.G.S.,
DELIBERA di rigettare il reclamo.
Dispone l’addebito della tassa.
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