COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°23 del 20 dicembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare U.S.D.USINESE ( Coppa Italia ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 20 del 29.11.2007. Gara Usinese / Porto Rotondo del 21.11.2007

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°23 del 20 dicembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare U.S.D.USINESE ( Coppa Italia ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 20 del 29.11.2007. Gara Usinese / Porto Rotondo del 21.11.2007 La Società Usinese in data 30.11.2007 ha preannunciato reclamo, richiedendo copia del referto della gara in epigrafe. La Commissione, rilevato che al preannuncio non ha fatto seguito la proposizione del reclamo nei termini previsti, DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo ai sensi dell’art. 29 del Codice di Giustizia Sportiva. Dispone l’addebito della tassa.
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