COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°25 del 10 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare POL. SADALI ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 21 del 06 dicembre 2007. Gara Pauli Arbarei / Sadali del 02.12.2007.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°25 del 10 gennaio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare
POL. SADALI ( Campionato di 2^ Categoria )
Avverso delibera G.S. C.U. n° 21 del 06 dicembre 2007.
Gara Pauli Arbarei / Sadali del 02.12.2007.
La Società Sadali ha proposto reclamo avverso la sentenza del Giudice Sportivo con la quale le è stata inflitta la sanzione sportiva della ripetizione della gara in epigrafe, sospesa al 33° minuto del secondo tempo quando il risultato era di 3 a 3; a seguito dell’espulsione del giocatore Serra Claudio, della società Pauli Arbarei, per aver insultato e strattonato un avversario, detto giocatore offendeva l’arbitro e lo attingeva con uno sputo in pieno volto, per cui l’arbitro, non trovandosi nelle condizioni psicofisiche per proseguire regolarmente la gara, ne decretava l’interruzione.
Propone inoltre reclamo avverso il provvedimento di ammenda per Euro 75,00 adottato dal Giudice Sportivo perché un dirigente della società non identificato proferiva frasi offensive nei confronti del direttore di gara dopo la sospensione dell’incontro.
La reclamante sostiene che la gara è stata interrotta a causa del comportamento gravemente antiregolamentare posto in essere da un atleta della società Pauli Arbarei (eppertanto la responsabilità dell’occorso doveva essere posta totalmente a carico di detta società) mentre nessuno addebito era stato rilevato nei confronti della società Sadali. Reputa quindi ingiusto il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo in quanto, essendo la partita stata interrotta per effetto del comportamento dell’atleta della società avversaria, non vi era alcun motivo logico perché la gara venisse ripetuta; detto provvedimento sarebbe potuto essere giustificato nel caso in cui il direttore di gara avesse avuto un improvviso impedimento non causato da terzi. Nel caso di specie, l’interruzione è stata diretta conseguenza di un atto di violenza nei confronti dell’arbitro posto in essere da un giocatore della squadra avversaria.
Nega inoltre l’opponente che un suo tesserato possa aver proferito frasi offensive nei confronti del direttore di gara, dopo la sospensione dell’incontro, poiché non vi era motivo alcuno che ciò potesse accadere; infatti tutti i tifosi presenti, e quindi anche i dirigenti, avevano potuto rilevare che la sospensione della gara era stata una diretta conseguenza del comportamento antiregolamentare di un giocatore della società Pauli Arbarei e, conseguenzialmente, il risultato della gara acquisito sul campo sarebbe potuto essere modificato dal Giudice Sportivo esclusivamente con una sanzione disciplinare comportante la sconfitta a carico della società del responsabile dell’atto di violenza.
La Commissione, letti gli atti, e constatato che il reclamo è stato proposto nei modi e nei termini di cui alla vigente normativa e che la società Pol. Pauli Arbarei non ha presentato controdeduzioni allo stesso, rileva quanto segue.
Nel referto arbitrale e nel supplemento allegato sono riportati i fatti oggetto del reclamo in modo chiaro e circostanziato, talchè non vi sono dubbi alcuni in ordine al loro accadimento e da ciò deriva quindi che gli stessi devono darsi per provati.
L’arbitro assume che, a seguito del provvedimento di espulsione decretato nei confronti di un atleta della Pol. Pauli Arbarei, questi reagiva attingendolo in pieno viso con uno sputo e proferendo nei suoi confronti un termine volgare e, comunque, offensivo. Ciò non è stato contestato dalla reclamante e, tanto meno, dalla società Pauli Arbarei la quale non ha proposto controdeduzioni di sorta.
Inoltre, è importante sottolineare che dagli atti di gara non emergono altri elementi che avrebbero potuto coinvolgere la responsabilità della reclamante nella produzione dell’evento posto a base della interruzione della gara.
Appare quindi provata la colpa del giocatore della Pol. Pauli Arbarei, la cui squalifica avrebbe dovuto essere ben più severa se posta in relazione all’atto dello sputo in viso che configura in se tanto la violenza quanto lo spregio ed il dileggio, e la conseguenziale responsabilità della stessa società nei cui confronti deve essere adottato il provvedimento disciplinare della perdita della gara in esame, con il risultato di 0 a 3.
Circa il provvedimento della sanzione di ammenda per Euro 75,00, questa Commissione ritiene di non poter accogliere le richieste formulate dalla U.P.Sadali in quanto dagli atti appare chiaro il comportamento assunto dal dirigente, peraltro non riconosciuto, della stessa.
E’ stato infatti sopra rilevato che il rapporto dell’arbitro è tanto chiaro quanto circostanziato e quindi credibile in ogni sua parte talchè da tale affermazione deriva l’adottando provvedimento di vittoria della gara a favore della reclamante; da ciò consegue anche che non è assolutamente percorribile l’ipotesi che un rapporto arbitrale possa essere atteso solo nella parte in cui le versioni fornite dalla reclamante collimano perfettamente con l’assunto arbitrale e disatteso laddove le due tesi contrastano.
D’altronde, i motivi che hanno indotto il dirigente della Pol. Sadali a commentare la decisione dell’arbitro possono essere molteplici ma certo è che tale atteggiamento risulta provato eppertanto deve essere sanzionato, seppur in modo non pesante, come nel caso di specie, posto che la frase pronunciata può essere classificata tra quelle di lieve portata offensiva.
Tutto ciò premesso, la Commissione, in parziale accoglimento del reclamo proposto, DELIBERA
- di revocare il provvedimento di ripetizione della gara in oggetto e, conseguenzialmente, di infliggere alla società Pol. Pauli Arbarei la sanzione sportiva della perdita della stessa con il risultato di 0 a 3;
- di confermare nel resto.
Dispone il non addebito della tassa.
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