COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°25 del 10 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. BARISARDO ( Campionato Juniores Regionale ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 23 del 20.12.2007. Gara Barisardo / Lanusei del 15.12.2007.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°25 del 10 gennaio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare
U.S. BARISARDO ( Campionato Juniores Regionale )
Avverso delibera G.S. C.U. n° 23 del 20.12.2007.
Gara Barisardo / Lanusei del 15.12.2007.
La società Barisardo ha proposto rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti sanzionatori:
1) squalifica per cinque gare inflitta, al giocatore Todde Mario, perché, espulso per avere insultato e strattonato il direttore di gara, a seguito di una decisione tecnica, alla notifica del provvedimento proferiva nei suoi confronti insulti e minacce, reiterandole al termine dell’incontro;
2) ammenda di Euro 75,00 inflitta alla società Barisardo per intemperanze del pubblico nei confronti del direttore di gara.
La reclamante ha contestato l’addebito, limitandosi ad una negatoria dei fatti e dei comportamenti che hanno determinato le sanzioni ed ha pertanto domandato una revoca delle stesse.
La Commissione, sulla scorta del referto arbitrale, ritiene pienamente provati gli addebiti.
Per quanto concerne la squalifica inflitta al giocatore Todde Mario deve osservarsi come la gravità della condotta adottata dal giocatore dopo la sua espulsione,( provocata dagli insulti e dallo strattonamento a danno dell’arbitro), risulta caratterizzata, altresì, dagli insulti e dalle minacce reiterate al termine dell’incontro a carico dello stesso direttore di gara. L’entità della sanzione appare adeguata a tale comportamento, dettagliatamente descritto nel referto arbitrale. In detto documento risulta altresì riferito degli insulti e delle minacce dei quali si resero responsabili, durante il secondo tempo, alcuni sostenitori della società del Barisardo, tanto da determinare l’ammenda inflitta, anch’essa congrua.
Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo.
Dispone l’addebito della tassa.
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