COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°26 del 17 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare S.S.C. LA PINETA SINNAI ( Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Cagliari ) Avverso il risultato della gara La Pineta Sinnai / Burcerese del 06.01.2008.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°26 del 17 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare S.S.C. LA PINETA SINNAI ( Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Cagliari ) Avverso il risultato della gara La Pineta Sinnai / Burcerese del 06.01.2008. Con reclamo in data 8 gennaio 2008, inviato in pari data a mezzo raccomandata, la società La Pineta ricorreva avverso il risultato della gara in oggetto. Al riguardo, la società ricorrente, rilevava la partecipazione alla gara del giocatore della società Burcerese Pisu Andrea, il quale risultava squalificato per una giornata come da Comunicato Ufficiale n° 21 del 4 gennaio 2008. La ricorrente richiedeva che venisse inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara nei confronti della società Burcerese. Al reclamo la società La Pineta allegava copia della distinta di gara e ricevuta dell’invio del reclamo alla società Burcerese. La società Burcerese non ha fatto pervenire controdeduzioni. La Commissione, esaminati gli atti e constatata la tempestiva presentazione del reclamo, rileva quanto segue. Con Comunicato Ufficiale n° 21 in data 4 gennaio 2008, il giocatore Pisu Andrea della società Burcerese veniva squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizioni e il giorno 6 gennaio 2008 il citato giocatore partecipava alla gara La Pineta / Burcerese. Pertanto, la partecipazione del giocatore Pisu Andrea alla gara in oggetto, come risulta dalla distinta della gara, è sicuramente irregolare. Ciò comporta, ai sensi dell’art.12, n° 5, lett.a) del C.G.S., la sanzione sportiva della perdita della gara a carico della società Burcerese che ha impiegato nella stessa un giocatore in posizione irregolare in quanto squalificato. Tutto ciò premesso, la Commissione DELIBERA di infliggere alla società Burcerese la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 e al giocatore Pisu Andrea, della società Burcerese, una ulteriore giornata di squalifica. Dispone il non addebito della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it