COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°26 del 17 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare POL. SANTU PREDU ( Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Nuoro ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 13 del 29.11.2007. Gara Santu Predu / Supramonte del 25.11.2007.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°26 del 17 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare POL. SANTU PREDU ( Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Nuoro ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 13 del 29.11.2007. Gara Santu Predu / Supramonte del 25.11.2007. La Pol. Santu Predu ha proposto rituale reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale al calciatore Basolu Marco è stata inflitta la squalifica fino al 30 giugno 2009 e alla società è stata irrogata la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3. La Pol. Supramonte non ha fatto pervenire controdeduzioni. Dal referto arbitrale e dal relativo allegato si evince che al 12° minuto del secondo tempo, allorchè la Pol. Supramonte era in vantaggio di 1 a 0, il Basolu, capitano della Pol. Santu Predu, alla notifica del provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti per avere rivolto all’arbitro una frase triviale, si avvicinava con fare minaccioso allo stesso direttore di gara afferrandolo con una mano al collo, in modo tale da provocargli un forte dolore e da impedirgli per alcuni secondi di respirare, e continuando nel contempo ad ingiuriarlo con parole scurrili; quindi, costretto con la forza da altri giocatori di entrambe le squadre a desistere dalla presa, si scagliava ancora verso l’arbitro strappando violentemente la giubba della sua divisa e procurandogli alcuni graffi all’altezza del collo. A seguito di tali fatti il direttore di gara, pur ripresosi dal principio di soffocamento causatogli dalla stretta al collo, non si sentiva più fisicamente e psicologicamente in grado di proseguire la gara e comunicava ai capitani delle due squadre l’intenzione di sospenderla, senza però ottenere il loro consenso; pertanto, allo scopo di evitare ulteriori aggressioni alla sua persona, che potevano essere facilitate dall’assenza della forza pubblica in campo e del fatto che il Basolu continuava a stazionare nello spazio attistante lo spogliatoio all’interno del recinto di gioco, decideva di continuare la partita pro forma, dopo avere indossato un fratino per coprire la giubba strappata, adottando decisioni tecniche favorevoli alla società ospitante, compresa la convalida della rete del pareggio al 38° minuto del secondo tempo. Il rappresentante di fiducia della società reclamante, sentito dalla Commissione, ha insistito per l’accoglimento del reclamo, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al Basolu e l’annullamento della sanzione della perdita della gara – in quanto non sarebbero intervenute le condizioni previste dall’art. 64, comma 2° delle N.O.I.F. per la prosecuzione della gara pro forma – disponendo conseguentemente la ripetizione della gara o, in subordine, l’omologazione del risultato di 1 a 1 conseguito sul campo. La Commissione, sulla base di quanto descritto nel referto arbitrale e nell’allegato supplemento, ritiene di dover confermare in toto le decisioni del Giudice Sportivo. L’atto di violenza del Basolu nei confronti del direttore di gara, da ritenersi aggravato dalla circostanza di essere egli il capitano della squadra, risulta di notevole intensità e meritevole della sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2009; è da notare che il fatto avrebbe potuto essere sanzionato anche con maggiore severità qualora l’arbitro non fosse riuscito a riprendersi in poco tempo dal senso di soffocamento dovuto alla stretta al collo subita. Quanto alla decisione di proseguire la gara pro forma, ritiene la Commissione che il direttore di gara abbia correttamente esercitato i poteri discrezionali di cui all’art. 64, comma 2° delle N.O.I.F., che attribuiscono al medesimo la facoltà di procedere in tal senso per fini cautelativi o di ordine pubblico. Risulta che egli, inizialmente, dopo avere subito l’aggressione, non sentendosi in grado, né fisicamente né psicologicamente, di continuare la partita, comunicava ai capitani delle due squadre di voler sospendere la stessa, stante le condizioni che si erano create in campo, al fine di evitare ulteriori contestazioni, non essendo egli comunque nelle condizioni fisiche e psifisiche richieste per dirigere efficacemente la gara; non può pertanto essere censurata, perché sicuramente rientrante nelle sue facoltà, la decisione di proseguire la partita pro forma, che appariva in quel momento l’unica soluzione per tutelare la sua persona da eventuali ulteriori aggressioni, considerato che il Basolu, pur espulso, si trovava vicino al campo e che non vi era alcun agente della forza pubblica che in caso di necessità potesse intervenire in sua difesa; di conseguenza deve essere confermata la sanzione sportiva della perdita della gara a tavolino a carico della Pol. Santu Predu. Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla Pol. Santu Predu. Dispone l’addebito della tassa.
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