COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°27 del 24 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. ASSEMINESE ( Campionato Allievi Regionale ) Avverso il risultato della gara 1997 Iglesias / Asseminese del 09.12.2007.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°27 del 24 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. ASSEMINESE ( Campionato Allievi Regionale ) Avverso il risultato della gara 1997 Iglesias / Asseminese del 09.12.2007. La reclamante chiede sia inflitta alla società 1997 Iglesias la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe, col risultato di 0 a 3, per aver fatto partecipare alla stessa un giocatore in posizione irregolare. La società Asseminese sostiene che alla gara in oggetto ha preso parte, nella squadra della A.S. 1997 Iglesias, il giocatore Onali Gianmarco in posizione irregolare in quanto risultava squalificato. La società A.S. 1997 Iglesias nelle controdeduzioni fatte pervenire a questa Commissione ha precisato che il giocatore Onali Gianmarco non ha preso parte alla gara e la presenza del suo nome nella distinta di gara era stata una mera dimenticanza del dirigente addetto che non aveva cancellato tempestivamente il suo nome dalla distinta precompilata. Resosi conto, il dirigente comunicava l’errore commesso direttamente all’arbitro prima della gara. La Commissione ha chiamato a chiarimenti il direttore di gara, il quale ha confermato che il dirigente della società 1997 Iglesias l’aveva informato che il predetto giocatore era stato inserito erroneamente in elenco. La Commissione, - rilevato che il calciatore Onali Gianmarco non aveva preso parte alla gara per cui si procede; - rilevato altresì che comunque, ai sensi dell’art. 17, comma 5 del C.G.S., la posizione irregolare dei calciatori di riserva determina l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara solo nel caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella stessa gara e pertanto l’eventuale presenza del suddetto calciatore tra le riserve non avrebbe determinato la sanzione della perdita della gara; DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla società Asseminese e dispone l’addebito della tassa reclamo.
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