COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°27 del 24 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. IS ARENAS ( Campionato Allievi Regionale ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 25 del 10.01.2008. Gara Libertas Barumini / Is Arenas del 06.01.2008.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°27 del 24 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. IS ARENAS ( Campionato Allievi Regionale ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 25 del 10.01.2008. Gara Libertas Barumini / Is Arenas del 06.01.2008. La società Is Arenas ha proposto rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti sanzionatori: 1) squalifica per cinque giornate inflitta al giocatore Festa Umberto, perché al termine della gara (unitamente al suo compagno di squadra Floris Fabrizio) minacciava ed insultava i dirigenti ed i giocatori della squadra avversaria Soc. Libertas Barumini; 2) inibizione ai dirigenti accompagnatori Massa Alessandro e Calledda Antioco Giorgio sino al 06.04.2008, perché incitavano ripetutamente alcuni giocatori della propria squadra ad abbandonare il campo simulando infortuni, tanto che, venuto meno il numero legale, la gara fu sospesa al 27° minuto del secondo tempo; 3) ammenda inflitta alla società Is Arenas, per Euro 100,00, in conseguenza del comportamento dei predetti dirigenti. La reclamante ha contestato gli addebiti, assumendo che né il giocatore Festa né i dirigenti Massa Alessandro e Calledda Antioco si resero responsabili dei comportamenti loro ascritti, cosicchè debbano essere revocate le sanzioni adottate nei loro confronti, così come l’ammenda inflitta alla società. La Commissione rileva, viceversa, che, per quanto riguarda sia il Festa Umberto, che i dirigenti Massa Alessandro e Calledda Giorgio, risultano pienamente provati gli addebiti. Nel supplemento al referto arbitrale, costituente, comè noto, fonte di prova privilegiata, risultano dettagliatamente descritti i comportamenti dei quali essi si resero responsabili, consistiti nelle ingiurie e nelle minacce, per quanto concerne il Festa, rivolte al pubblico locale, e nell’incitamento ad abbandonare il campo simulando infortuni, rivolto ai propri giocatori, per quanto concerne i due dirigenti. L’entità delle sanzioni adottate, ivi compresa l’ammenda inflitta alla società Is Arenas, risultano adeguate alla gravità dei fatti e dei comportamenti, accentuata dalla giovane età dei partecipanti al detto Campionato ( Allievi Regionale). Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di rigettare il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
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