COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°28 del 31 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare POL.THARROS ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n°19 del 22.11.2007. Gara Tharros – Asseminese del 18.11.2007.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°28 del 31 gennaio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare
POL.THARROS ( Campionato di Promozione )
Avverso delibera G.S. C.U. n°19 del 22.11.2007.
Gara Tharros – Asseminese del 18.11.2007.
La Polisportiva Tharros ha proposto rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti emessi dal Giudice Sportivo in relazione alla gara di cui in epigrafe:
a) squalifica del campo di giuoco per n. 2 gare perché “dopo che, quasi per tutta la gara i sostenitori della squadra avevano rivolto all’arbitro continue ingiurie e minacce, al termine della stessa i medesimi sostenitori lo facevano oggetto del lancio di sassi, cagionandogli un ematoma ad una gamba; poco dopo lo stesso arbitro veniva raggiunto da un pugno alla schiena, di violenza tale da procurargli un livido; infine,mentre egli usciva dall’impianto sportivo a bordo della sua autovettura, questa veniva circondata, sballottata e danneggiata”;
b) squalifica per tre gare del calciatore Sperandio Alessio perché ”espulso per triviali insulti all’arbitro, proseguiva in tale condotta dall’esterno del terreno di gioco”.
La società reclamante contesta le suddette decisioni, affermando che in campo e sugli spalti nulla sarebbe accaduto da giustificare simili provvedimenti; in particolare nega che l’arbitro sia stato vittima di aggressioni o sassate e che la sua autovettura sia stata sballottata e danneggiata da propri sostenitori; quanto allo Sperandio, esclude che questi, dopo l’espulsione, abbia inseguito il direttore di gara all’esterno del campo.
La Commissione ha sentito l’osservatore arbitrale che era presente allo stadio durante la partita. Questi ha affermato che, nella parte finale della gara, il pubblico accentuava il chiasso e da parte di qualche sostenitore venivano pronunciate parole offensive del tipo di quelle che normalmente si sentono nei campi di calcio; ha escluso di avere visto taluno lanciare pietre verso l’arbitro; ha dichiarato di non essere in grado di riferire, in quanto non era presente, se il direttore di gara sia stato colpito con un pugno nel sottopassaggio; ha infine escluso di avere visto atti di violenza nei confronti dell’autovettura dell’arbitro, precisando di avere notato solo una ventina di tifosi che applaudivano ironicamente quest’ultimo nel momento in cui si allontanava dall’impianto di giuoco.
L’arbitro, sentito anch’egli dalla Commissione, ha peraltro confermato integralmente quanto riportato nel referto, in particolare di avere ricevuto un pugno nel sottopassaggio da una persona che non è riuscito ad identificare e di avere subito il danneggiamento della propria autovettura mediante colpi inferti sulla stessa da esagitati mentre egli si stava allontanando dallo stadio.
La Commissione, ai fini della completezza dell’indagine, ha convocato più volte gli assistenti dell’arbitro, ma costoro non si sono mai presentati per rendere le loro dichiarazioni.
Tutto ciò premesso, la Commissione, sulla scorta del referto arbitrale e delle dichiarazioni rese dal direttore di gara nel corso della sua audizione - che, nella giustizia sportiva, sono fonti di prova privilegiata - ritiene pienamente provati i fatti per i quali sono state irrogate dal Giudice Sportivo le sanzioni sopra richiamate e valuta equa, sia la squalifica per tre giornate del calciatore Sperandio Alessio, tenuto conto del comportamento fortemente ingiurioso nei confronti dell’arbitro tenuto dallo stesso non solo durante la partita ma anche dopo essere stato espulso mentre continuava a stazionare davanti l’ingresso del sottopassaggio, sia la squalifica del campo per due giornate, inflitta alla società Tharros a titolo di responsabilità oggettiva in considerazione delle intemperanze del pubblico durante la gara e soprattutto degli atti di violenza da parte di tesserati e/o sostenitori nei confronti dell’arbitro al termine della partita.
Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla Polisportiva Tharros e DISPONE l’addebito della tassa.
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