COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°28 del 31 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare CUS CAGLIARI ( Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera G.S. C.U. n° 25 del 10.01.2008. Gara Mandas-Arixi / Cus Cagliari del 06.01.2008.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°28 del 31 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare CUS CAGLIARI ( Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera G.S. C.U. n° 25 del 10.01.2008. Gara Mandas-Arixi / Cus Cagliari del 06.01.2008. Con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° 25 del 10.01.2008, il Giudice Sportivo ha irrogato la squalifica di cinque giornate al giocatore Secci Angelo, per aver, nel corso dell’incontro Mandas-Arixi / Cus Cagliari del 06.01.2008, insultato, minacciato e spintonato energicamente l’arbitro, e la squalifica di tre giornate al giocatore Lai Nicola per avere, nella medesima gara, profferito frasi ingiuriose nei confronti di alcuni sostenitori presenti, nonché originato una rissa con due spettatori all’uscita dal campo. Contro tali provvedimenti il Cus Cagliari ha interposto reclamo pervenuto in data 17 gennaio 2008, sostenendo che il signor Lai meriti l’attenuante della provocazione subita da parte degli spettatori presenti e che, inoltre, non si sia verificata alcuna rissa, in quanto l’intervento dei dirigenti della società avrebbe impedito il contatto fisico tra i contendenti; e che il signor Secci non abbia spintonato l’arbitro, ma che le ingiurie da lui profferite fossero rivolte ai sostenitori della squadra avversaria, e che la sua intenzione fosse quella di attirare l’attenzione dell’arbitro sul comportamento dei medesimi spettatori. La società ricorrente richiede che vengano interrogati il Presidente e l’allenatore della società Mandas-Arixi sullo svolgimento dei fatti; tale richiesta non è accoglibile. Il Cus Cagliari ha inoltre rinunciato all’audizione di un proprio delegato da parte di questa Commissione. La Commissione medesima, letti gli atti, valutato il referto arbitrale, che appare preciso e circostanziato nell’esposizione dei fatti, ritenuto che la società ricorrente non abbia prodotto elementi sufficienti per inficiare l’esposizione dei fatti in essa contenuta, e ritenuto inoltre che le pene irrogate siano congrue rispetto ai fatti considerati, dispone il rigetto del reclamo e l’addebito della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it