COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°28 del 31 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare S.POL. MURAVERA ( Campionato Allievi Delegazione provinciale di Cagliari ) Avverso il risultato della gara Villasimius / Muravera del 13.01.2008.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°28 del 31 gennaio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare
S.POL. MURAVERA ( Campionato Allievi Delegazione provinciale di Cagliari )
Avverso il risultato della gara Villasimius / Muravera del 13.01.2008.
La reclamante chiede sia inflitta alla società Villasimius la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe, con il risultato di 0 a 3, per avere fatto partecipare alla stessa un giocatore in posizione irregolare. La società Muravera sostiene che alla gara in oggetto ha preso parte, nella squadra del Villasimius, il giocatore Cuccu Luca, nato il 31 marzo 1994, appartenente alla categoria “Giovanissimi” non ancora quattordicenne e, quindi, non autorizzato alla partecipazione delle gare della categoria superiore.
La Commissione,
- accertato che la reclamante ha provveduto a trasmettere alla controparte copia del reclamo a mezzo raccomandata, allegando la ricevuta della stessa al reclamo proposto;
- preso atto che la società Villasimius non ha fatto pervenire controdeduzioni al riguardo;
- visti gli atti ufficiali depositati presso il Comitato Regionale e, in particolare, il C.U. n° 3 pubblicato in data 26 luglio 2007, con il quale vengono dettate norme generali per lo svolgimento delle attività giovanili;
- rilevato che il calciatore Cuccu Luca, nato il 31 marzo 1994, ha partecipato al Campionato Allievi che qui interessa senza averne titolo per non aver maturato l’età prevista per la partecipazione a detto Campionato, in conformità alle norme dettate dal Comitato,
DELIBERA, in accoglimento del reclamo proposto, di infliggere alla società Villasimius la sanzione sportiva della perdita della gara col risultato di 0 a 3.
Dispone, inoltre, il non addebito della tassa.
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