COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°28 del 31 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare G.S.ASSEMINESE ( Campionato Allievi Regionale ) Avverso il risultato della gara Santadi / Asseminese del 13.01.2008.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°28 del 31 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare G.S.ASSEMINESE ( Campionato Allievi Regionale ) Avverso il risultato della gara Santadi / Asseminese del 13.01.2008. Il G.S. Asseminese in data 16.01.2008 ha proposto formale reclamo avverso l’omologazione del risultato della gara Santadi / Asseminese. Chiede la reclamante l’applicazione delle sanzioni previste dalle NOIF e dal Codice di Giustizia Sportiva in quanto la partita, prevista alle ore 9.00, sul campo del Santadi, come da C.U. n° 25, ha potuto aver inizio, a causa della tardiva presentazione in campo della squadra ospitante, ( giunta sul terreno di gioco alle ore 8.35 circa) solo alle ore 9.37. Il dirigente accompagnatore della società Asseminese ha presentato all’arbitro riserva scritta sulla disputa dell’incontro. Successivamente, in data 19 gennaio 2008, il G.S. Asseminese ha inviato un fax ritirando formalmente il reclamo. La Commissione, rilevato che al reclamo ha fatto seguito il ritiro formale dello stesso, DELIBERA di non dover procedere ai sensi dell’art. 33/12 del Codice di Giustizia Sportiva. Dispone l’addebito della tassa.
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