COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 07 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. ABBASANTA ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 27 del 24.01.2008. Gara Abbasanta / Portotorres del 21.01.2008.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 07 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. ABBASANTA ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 27 del 24.01.2008. Gara Abbasanta / Portotorres del 21.01.2008. La società Abbasanta ha proposto rituale reclamo avverso la ammenda di Euro 750,00 e la diffida inflitte alla stessa società in riferimento ai seguenti fatti. Al termine della gara in epigrafe, alcuni sostenitori della squadra, attraverso un cancello lasciato aperto, si portavano davanti alla porta dello spogliatoio arbitrale, che tempestavano di pugni e calci, e quindi sotto una finestra dello stesso locale, da dove urlavano ingiurie e minacce, finchè potevano essere allontanati dai dirigenti. Più tardi, non appena l’autovettura dell’arbitro e quella dei due assistenti uscivano attraverso il cancello dell’impianto sportivo, un gruppo di circa trenta sostenitori, ivi in attesa, bloccava i due veicoli, colpendoli con calci e pugni, oltre che attigendoli con numerosi sputi, tanto che l’auto degli assistenti riportava numerosi danni, il cui risarcimento è stato posto a carico della società ( sanzione contenuta per il fattivo, ancorchè non fruttuoso, intervento di due dirigenti). La reclamante, pur riconoscendo che i propri sostenitori hanno vibratamente contestato l’operato dell’arbitro e dei suoi assistenti, ritiene non dimostrati i danneggiamenti dei quali essi si sarebbero resi responsabili, sulle autovetture. Ha negato, in proposito, che esista la prova concreta della precedente integrità dei veicoli, e che siano stati provocati i danni nelle parti indicate, non essendo stata peraltro accertata tale condizione nell’immediatezza degli episodi, attraverso una denuncia agli organi competenti. L’entità dei danni, quantificata in Euro 1.380,00, è stata peraltro considerata sproporzionata. Per tali motivi, la società Abbasanta ha domandato la revoca delle sanzioni, ovvero, in subordine, una loro adeguata riduzione. La Commissione, esaminato il referto arbitrale ed il supplemento allegato, ritiene pienamente provati gli addebiti attribuiti al gruppo di sostenitori della società Abbasanta, al termine dell’incontro. Nei detti documenti risultano infatti descritte le gravi intemperanze delle quali si rese responsabile, nei confronti dell’arbitro e dei due assistenti, il gruppo di una trentina di esagitati, che, nel punto di uscita dall’impianto sportivo, circondarono le due vetture, colpendo in particolare, in varie parti della carrozzeria, quella dei due assistenti, e determinando danni posti a carico della stessa Società. Tutto ciò, senza che fossero presenti le forze dell’ordine, e nonostante l’intervento di due dirigenti della squadra locale. La gravità di tale comportamento, che faceva seguito agli episodi di violenta contestazione posta in essere contro lo spogliatoio dell’arbitro, necessita di adeguata sanzione, così che la misura di Euro 750,00, rappresentata dall’ammenda, appare equa, in relazione ai fatti ascritti. Pure giustificata risulta la diffida, tenuto conto di precedente sanzione a carico di detta Società (vedi C.U. n° 19 riguardante altra sanzione pecuniaria). Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di rigettare il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
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