COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 07 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare POL. SILIGO ( Campionato di 3^ Categoria – Delegazione provinciale di Sassari ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 23 del 23.01.2008. Gara Bessude / Siligo del 20.01.2008.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 07 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare POL. SILIGO ( Campionato di 3^ Categoria – Delegazione provinciale di Sassari ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 23 del 23.01.2008. Gara Bessude / Siligo del 20.01.2008. La reclamante chiede sia inflitta alla società Bessude la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe, con il risultato di 0 a 3, per aver fatto partecipare alla stessa un giocatore in posizione irregolare. La società Siligo sostiene che alla gara in oggetto ha preso parte, nella squadra del Bessude, il giocatore Salis Francesco, che non ne aveva titolo in quanto, espulso nella gara Bessude / Frassati, disputatasi il 29 dicembre 2007, aveva successivamente partecipato alle gare Atletico Muros / Bessude e Bessude / Bono disputatesi rispettivamente in data 6 e 13 gennaio 2008, senza aver scontato la relativa giornata di squalifica. La reclamante faceva altresì presente che la squalifica del giocatore Salis Francesco non aveva trovato riscontro nei Comunicati Ufficiali della Delegazione provinciale di Sassari evidentemente per un errore. Resiste con tempestive controdeduzioni la società Bessude la quale, dopo aver riconosciuto che effettivamente il Salis non ha scontato la squalifica ed ha partecipato alla gara indicata dalla Pol. Siligo nel reclamo, chiede il rigetto del ricorso. Rileva nei motivi la società Bessude che la reclamante, pur a conoscenza dell’irregolarità, ha omesso la dovuta segnalazione riservandosi di proporre reclamo nell’eventualità di una sconfitta nella partita che qui interessa, venendo meno, con questo atteggiamento, ai principi di lealtà, buona fede e correttezza di cui all’art. 1, titolo I° del Codice di Giustizia Sportiva. La Commissione, - visti gli atti ufficiali e, in particolare, il Comunicato Ufficiale n° 24 del 30 gennaio 2008, pubblicato il 31 gennaio, detti della Delegazione provinciale di Sassari; - considerato che in questo ultimo documento viene dato atto che per mero errore di copiatura era stato omesso, nel C.U. n° 20, tra gli espulsi dal campo e sanzionati con una giornata, il nominativo del giocatore Salis Francesco e, constatato altresì, che lo stesso Salis, pur essendo stato sanzionato con l’espulsione, prendeva parte alle gare disputate il 6, 13 e 20 gennaio 2008; - ritenuto che le controdeduzioni del Bessude non hanno pregio alcuno in considerazione del fatto che tale Società aveva il dovere di non far partecipare alla gara per cui è reclamo il giocatore Salis Francesco che non aveva scontato la dovuta squalifica; - visto l’art. 45, punto 2 del Codice di Giustizia Sportiva che prevede che il calciatore espulso dal campo in una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo; DELIBERA, in accoglimento del reclamo proposto, di infliggere alla società Bessude la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3. Dispone il non addebito della tassa.
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