COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°30 del 14 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. FURTEI ( Campionato di 3^ Categoria – Delegazione provinciale di Cagliari ) Avverso il risultato della gara Furtei / Lunamatrona del 13.01.2008.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°30 del 14 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. FURTEI ( Campionato di 3^ Categoria – Delegazione provinciale di Cagliari ) Avverso il risultato della gara Furtei / Lunamatrona del 13.01.2008. La società G.S. Furtei ha proposto reclamo avverso il risultato della gara in epigrafe, sostenendo che ad essa ha preso parte, nella formazione dell’U.S. Lunamatrona, il giocatore Medda Carlo, senza che ne avesse titolo. Egli infatti, come riportato nel C.U. n° 32 del 25.04.2007, della Lega Territoriale dell’Uisp di Cagliari pubblicato il 25.04.2007, risultava essere stato squalificato dal Giudice Sportivo del suddetto Ente di Promozione e tale sanzione non era stata ancora scontata al momento della disputa dell’incontro di cui si discute. La reclamante ha perciò domandato l’applicazione della sanzione sportiva della perdita dell’incontro col risultato di 0 a 3 a carico della società Lunamatrona, assumendo che la disposizione generale, non derogata, si applicherebbe alla fattispecie, anche in considerazione di ragioni di tutela alla lealtà sportiva. Tale versione essa ha confermato, nella persona del suo Vice Presidente, davanti a questa Commissione Disciplinare, in sede di audizione. La Commissione, - esaminato l’art. 17, n° 5, lett.a) del C.G.S. che prevede l’applicazione della sanzione della perdita della gara a carico della società che fa partecipare ad essa calciatori squalificati; - ritenuto che la sanzione relativa a gare di campionati non indetti dalla Federazione Gioco Calcio ( nella fattispecie Uisp) non può avere effetto nei campionati da questa organizzati e comunque, nel caso di specie, la squalifica non risultava essere stata comunicata e quindi recepita dalla FIGC e pubblicata nei suoi Comunicati Ufficiali; DELIBERA di rigettare il reclamo. Sussistono fondate ragioni per non addebitare la tassa del reclamo, dal momento che la sanzione richiamata non attiene un campionato della FIGC, e che la proposizione del reclamo è stata sicuramente originata da una scusabile erronea lettura delle norme regolamentari dei campionati Uisp.
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