COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°32 del 28 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale A.C. ESCALAPLANO ( Campionato di 3^ Categoria – Delegazione provinciale di Cagliari ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 25 del 30.01.2008. Gara Flumini Quartu / Escalaplano del 27.01.2008.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°32 del 28 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale A.C. ESCALAPLANO ( Campionato di 3^ Categoria – Delegazione provinciale di Cagliari ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 25 del 30.01.2008. Gara Flumini Quartu / Escalaplano del 27.01.2008. La società Escalaplano ha proposto rituale reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo con la quale sono state inflitte le seguenti sanzioni: - squalifica fino al 31 gennaio 2009 del calciatore Spanu Antonio; - squalifica per cinque giornate del calciatore Murgia Filippo; - squalifica per tre giornate del calciatore Aresu Simone. I provvedimenti sono stati adottati sulla base di quanto riportato nel referto arbitrale e nel relativo allegato, da cui si evince quanto segue: al 48° minuto del secondo tempo la concessione di un rigore a favore della squadra di casa scatenava le proteste dei calciatori dell’Escalaplano, in particolare dello Spanu e del Murgia, i quali si rivolgevano all’arbitro pronunciando frasi gravemente ingiuriose e si avvicinavano allo stesso con fare minaccioso costringendolo ad indietreggiare di parecchi metri; quindi lo Spanu dava al direttore di gara una forte spinta sulle spalle facendolo quasi cadere e nel contempo continuava ad insultarlo; terminata la partita, l’arbitro, mentre entrava negli spogliatoi, veniva di nuovo aggredito verbalmente con pesanti insulti da alcuni giocatori, tra i quali riconosceva l’Aresu. La Società reclamante chiede la riduzione delle squalifiche, ammettendo che nella confusione generale, determinata da discutibili decisioni tecniche dell’arbitro, siano state pronunciate da alcuni giocatori frasi ingiuriose ma escludendo che taluno abbia usato violenza nei confronti del direttore di gara. L’arbitro, sentito dalla Commissione, ha confermato quanto descritto nel referto e nell’allegato supplemento, ribadendo in particolare di avere perfettamente riconosciuto lo Spanu come colui che gli dava una forte spinta sulla parte anteriore delle spalle, in modo tale da farlo barcollare. La Commissione, preso atto di quanto acclarato, ritiene che i fatti siano stati esattamente valutati nella loro gravità dal Giudice Sportivo e che di conseguenza le sanzioni inflitte debbano essere tutte integralmente confermate. Per tali motivi, DELIBERA di rigettare il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
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