COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°32 del 28 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale U.S. DOLIANOVA ( Campionato Giovanissimi – Delegazione provinciale di Cagliari ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 27 del 13.02.2008. Gara Oratorio Don Orione / Dolianova del 10.02.2008.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°32 del 28 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale U.S. DOLIANOVA ( Campionato Giovanissimi – Delegazione provinciale di Cagliari ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 27 del 13.02.2008. Gara Oratorio Don Orione / Dolianova del 10.02.2008. La società Dolianova ha proposto rituale reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale sono state inflitte le seguenti sanzioni: - ammenda di Euro 55.00 “ per mancata assistenza al direttore di gara”; - ammenda di Euro 32,00 “ per la presenza di estranei negli spogliatoi”; - inibizione fino al 12 marzo 2008 dell’allenatore Atzu Pier Vitale; - inibizione fino al 12 marzo 2008 al dirigente accompagnatore Casula Massimo. La Commissione, in via preliminare, rileva che, ai sensi dell’art. 45, comma 3, lett.b) e d) del C.G.S., “non sono impugnabili, ad eccezione della impugnazione del Presidente Federale”, le sanzioni delle inibizioni e dell’ammenda di Euro 32,00, in quanto non superiori rispettivamente ad un mese e a Euro 50,00, e decide pertanto di dichiarare inammissibile il reclamo in ordine a tali decisioni. Per quanto attiene all’ammenda di Euro 55,00,la Commissione ritiene, sulla scorta del referto arbitrale, che essa debba essere annullata, in quanto l’irrogazione della sanzione appare totalmente infondata. Si legge nel rapporto del direttore di gara che, al termine della stessa, il pubblico e i dirigenti della società Dolianova si dirigevano verso il suo spogliatoio impedendogli di entrare accerchiandolo e minacciandolo e che l’arbitro riusciva ad accedere nello spogliatoio grazie all’intervento dei dirigenti della società Don Orione, squadra ospitante. La Commissione, preso atto di quanto sopra, considerato che la responsabilità di proteggere gli ufficiali di gara incombe innanzitutto alla società ospitante, che ha adempito ai suoi doveri permettendo all’arbitro di entrare nei suoi locali, valuta irrilevante sotto il profilo dell’assistenza il comportamento dei sostenitori della squadra ospitata. Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo avverso le sanzioni dell’ammenda di Euro 32,00 e delle inibizioni dell’allenatore Atzu Pier Vitale e del dirigente Casula Massimo e di annullare la sanzione dell’ammenda di Euro 55,00. Dispone il non addebito della tassa.
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