COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°33 del 06 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale POL. SAN GIORGIO PERFUGAS ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 32 del 28.02.2008. Gara Malaspina / San Giorgio Perfugas del 24.02.2008.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°33 del 06 marzo 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
POL. SAN GIORGIO PERFUGAS ( Campionato di 1^ Categoria )
Avverso delibera G.S. C.U. n° 32 del 28.02.2008. Gara Malaspina / San Giorgio Perfugas del 24.02.2008.
La Società Pol. San Giorgio Perfugas ha proposto rituale reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo con la quale al calciatore Marras Stefano è stata inflitta la squalifica per cinque gare perché “dopo la convalida di una rete della squadra avversaria scagliava il pallone contro l’arbitro senza colpirlo; successivamente lo raggiungeva a centrocampo e lo strattonava violentemente al braccio destro procurandogli momentaneo dolore; dopo l’espulsione ingiuriava l’arbitro e ritardava l’uscita dal campo, che abbandonava solo dopo l’intervento del suo allenatore”.
La società reclamante chiede una congrua riduzione della squalifica, negando che il calciatore abbia profferito frasi ingiuriose all’indirizzo del direttore di gara e sostenendo che egli si sarebbe limitato ad una vivace protesta contro la convalida di una rete inesistente, durante la quale avrebbe appoggiato la mano sulla parte bassa dell’avambraccio del direttore di gara solo per richiamare la sua attenzione senza esercitare alcuna violenza fisica.
La Commissione peraltro rileva dalla lettura del referto arbitrale e dal relativo allegato che il comportamento del Marras è stato di notevole gravità, tenuto conto dei pesanti insulti da lui pronunciati all’indirizzo del direttore di gara e considerato che, allorquando prendeva quest’ultimo per il braccio, lo stringeva e lo tirava con forza.
La Commissione ritiene pertanto congrua la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Marras Stefano e per questi motivi DELIBERA di rigettare il reclamo.Dispone l’addebito della tassa.
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