COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°33 del 06 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale POL. GUASILA ( Campionato di 3^ Categoria – Delegazione provinciale di Cagliari ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 27 del 13.02.2008. Gara Guasila / Kosmoto Monastir del 10.02.2008.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°33 del 06 marzo 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
POL. GUASILA ( Campionato di 3^ Categoria – Delegazione provinciale di Cagliari )
Avverso delibera G.S. C.U. n° 27 del 13.02.2008. Gara Guasila / Kosmoto Monastir del 10.02.2008.
Con riferimento alla gara in epigrafe, la reclamante chiede che siano ridotte le squalifiche inflitte al giocatore Piras Stefano ed al dirigente Angioni Giampaolo rispettivamente siano al 10 febbraio 2013 e al 10 febbraio 2009.
La Commissione rileva che la società Guasila ha proposto il reclamo oltre i termini previsti dall’art.46, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva.
Per i suesposti motivi, la Commissione DELIBERA l’inammissibilità del reclamo.
Dispone l’addebito della tassa.
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