COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°33 del 06 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale CLUB SAN PAOLO CAGLIARI ( Campionato Juniores Delegazione provinciale di Cagliari ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 27 del 13.02.2008. Gara Escalaplano / Club San Paolo del 09.02.2008.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°33 del 06 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale CLUB SAN PAOLO CAGLIARI ( Campionato Juniores Delegazione provinciale di Cagliari ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 27 del 13.02.2008. Gara Escalaplano / Club San Paolo del 09.02.2008. La società Club San Paolo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha proposto rituale reclamo avverso l’omologazione del risultato di 3 a 0 a favore della società ospitante. La società Escalaplano non ha fatto pervenire controdeduzioni. Osserva la società reclamante che, a seguito del lancio di pietre e petardi da parte del pubblico verso il proprio portiere, l’arbitro al 13° minuto del secondo tempo, con la squadra di casa in vantaggio per 1 a 0, ritenuto che le condizioni ambientali non fossero più idonee a consentire la prosecuzione della gara, la sospendeva e faceva chiamare i Carabinieri; dopodichè, su loro consiglio, comunicava che la partita sarebbe proseguita pro-forma, previa inversione del campo tra le squadre, come richiesto dal capitano della società Club San Paolo per evitare che il portiere fosse ancora vittima di lanci di pietre; la reclamante afferma poi che, rientrati i giocatori in campo, il portiere veniva sostituito perché non si trovava più nelle condizioni psicologiche necessarie per continuare a giocare e tutti i calciatori della squadra ospite collaboravano per evitare ulteriori incidenti subendo altri due reti ed evitando di reagire alle continue minacce e provocazioni. Per tali motivi il Club San Paolo chiede che alla società Escalaplano sia inflitta la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0 a 3. Il rappresentante della società reclamante, sentito dalla Commissione, ha confermato i fatti così come esposti nel reclamo ed ha insistito per il suo accoglimento. La Commissione, sulla scorta di quanto descritto nel referto arbitrale e nell’allegato supplemento e soprattutto sulla base di quanto dichiarato dal direttore di gara nel corso della sua audizione, ritiene che il reclamo sia fondato. Si legge sul supplemento del rapporto arbitrale che la gara veniva sospesa per dieci minuti al fine di calmare gli animi, in quanto i sostenitori della squadra di casa lanciavano pietre e petardi all’indirizzo del portiere del Club San Paolo, e veniva poi ripresa invertendo il campo, come da richiesta del capitano della suddetta società, ma senza la serenità necessaria da parte dei calciatori della squadra ospite per continuare la gara. L’arbitro, quando è stato sentito dalla Commissione, ha escluso di avere mai voluto far proseguire la gara pro-forma ed ha precisato di avere detto ai due capitani che l’incontro doveva continuare proprio per evitare ulteriori e più gravi incidenti, ma ha comunque ribadito che la situazione intimidatoria a cui erano sottoposti i calciatori della squadra ospite non permetteva a costoro di giocare serenamente la gara; ed ha ammesso di avere sbagliato nel voler portare a termine la stessa nonostante la situazione anomala ed irregolare che si era creata. La Commissione ritiene pertanto, in accoglimento del reclamo del Club San Paolo, che, essendo la società Escalaplano oggettivamente responsabile di fatti che hanno influito sul regolare svolgimento della partita, debba esserle inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara prevista dall’art. 17 comma 1 del C.G.S.. Per questi motivi DELIBERA di infliggere alla società Escalaplano la sanzione sportiva dela perdita della gara con il risultato di 0 a 3. Dispone il non addebito della tassa.
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